Cassazione Civile, Ordinanza n. 14738/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale del 12 febbraio 2013, approvativa del rendiconto 2012. Il condomino lamentava: (i) di non essere stato posto in condizione di esaminare preventivamente la documentazione contabile a supporto del rendiconto, con lesione del diritto a un voto informato; (ii) l'inserimento tra le spese di consumo di somme non dovute per energia elettrica; (iii) la sua esclusione dal riparto dell'indennità per equa riparazione riconosciuta al condominio per la durata irragionevole di un processo in cui il condomino era controparte; (iv) l'erronea imputazione al solo condominio delle spese legali sostenute per la procedura ex L. n. 89/2001 e per la fase esecutiva, nonostante l'attività difensiva avesse riguardato anche singoli condomini. Il Tribunale aveva accolto solo la censura relativa al diritto di informazione; la Corte d'appello, in riforma parziale, aveva annullato la delibera limitatamente alla questione delle spese per energia elettrica, ritenendo invece legittimo il comportamento dell'amministratore quanto alla messa a disposizione dei documenti e corretta l'esclusione del condomino dal beneficio dell'indennizzo. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per presunta decisione su un fatto dibattuto senza adeguata base istruttoria; violazione degli artt. 1136 e 1713 c.c. in tema di diritto di accesso alla documentazione condominiale; ulteriore nullità per carenza di motivazione sulla questione dell'indennizzo; violazione dell'art. 1132 c.c. per avere escluso la partecipazione del condomino al riparto dell'indennità; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla doglianza relativa alle spese legali della procedura ex L. n. 89/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, rilevando l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla censura relativa alle spese legali sostenute per il procedimento ex L. n. 89/2001 e per la successiva fase esecutiva. Ha invece respinto i primi cinque motivi, ritenendo: sufficiente e non apparente la motivazione della sentenza di merito; inammissibili le censure che miravano a una diversa valutazione delle prove; infondata la dedotta violazione delle norme sul diritto di accesso alla documentazione condominiale, poiché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio di contemperamento tra diritto del singolo condomino e esigenze di gestione del condominio; infondata la censura sull'esclusione dal riparto dell'indennizzo, perché il condomino era parte contrapposta nel processo presupposto e non poteva beneficiare dell'indennità riconosciuta al condominio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti della censura accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non è censurabile in cassazione la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 360 c.p.c.
Dopo la riforma del n. 5, il controllo sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" e all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 366 c.p.c.
Le censure che richiamano fatti e documenti devono essere specificamente localizzate negli atti processuali e nelle fasi del giudizio.
art. 1129 c.c.
L'amministratore deve comunicare il luogo di tenuta dei registri condominiali e i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione e ottenere copia.
art. 1130-bis c.c.
In tema di rendiconto, i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa.
art. 1136 c.c.
Le norme sull'assemblea rilevano nella valutazione della legittimità della delibera, ma il diritto di accesso alla documentazione va esercitato in modo compatibile con le esigenze di gestione del condominio.
art. 1175 c.c.
Il diritto di controllo del condomino non può trasformarsi in un intralcio all'amministrazione; opera il principio di correttezza anche a carico del singolo partecipante.
art. 1132 c.c.
La separazione di responsabilità del condomino dissenziente opera quando il condominio litiga con terzi o con altri condomini in situazione non contrapposta; non si applica quando il condomino è parte in conflitto diretto con il condominio nel processo presupposto.
L. n. 89/2001, art. 1-bis
Il diritto all'indennizzo per irragionevole durata del processo spetta alla parte del processo presupposto, cioè al polo di interesse coinvolto nella lite.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve rispettare il requisito minimo costituzionale di intelligibilità e non può essere solo apparente.
art. 346 c.p.c.
Le questioni assorbite possono essere richiamate in appello dalla parte vittoriosa in primo grado per mantenerle vive nel giudizio di gravame.
art. 360 c.p.c.
La violazione di legge richiede l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se si contesta la ricostruzione dei fatti di causa, la doglianza attiene alla valutazione di merito.
art. 360 c.p.c.
L'omessa pronuncia integra un vizio deducibile quando il giudice non si sia espresso su una specifica domanda o eccezione ritualmente proposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà; non è consentita una revisione del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
- La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove: il vizio esiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi.
- In materia condominiale, il diritto del singolo di consultare i documenti contabili va esercitato in modo da non ostacolare la gestione; l'amministratore adempie se mette effettivamente a disposizione la documentazione con modalità e tempi ragionevoli e compatibili con l'assemblea.
- La verifica della tempestività e adeguatezza dell'accesso alla documentazione condominiale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Il condomino in posizione sostanzialmente contrapposta al condominio non può partecipare né al beneficio economico riconosciuto al condominio per quella lite né, in linea di principio, alle spese sostenute per ottenerlo; la disciplina dell'art. 1132 c.c. presuppone invece una lite del condominio con terzi o con altri condomini non in conflitto diretto con il singolo.
- Quando una specifica censura ritualmente proposta non viene esaminata dal giudice di merito, ricorre il vizio di omessa pronuncia e la sentenza va cassata nei limiti del capo non deciso.
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