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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01220/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dirigenti non medici di un'azienda sanitaria pubblica volta a ottenere le differenze sulla retribuzione di risultato, assumendo errata la quantificazione del fondo destinato a tale voce retributiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione e ritenendo irrilevanti gli accordi decentrati rispetto alla determinazione del fondo, perché la situazione dedotta era di diritto soggettivo e perché la locuzione "quote storiche spettanti" andava riferita al c.d. fondo virtuale. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le pretese anteriori al 30 giugno 1998; 2) tardiva impugnazione dell'atto regionale di macro-organizzazione e conseguente inammissibilità per decadenza dall'impugnazione; 3) violazione della disciplina contrattuale e normativa sulla formazione del fondo, sostenendo che dovessero valere gli accordi regionali e il fondo concretamente determinato, non il fondo virtuale.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, confermando la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 in presenza di un inadempimento unitario, e confermando che il mancato tempestivo ricorso contro l'atto amministrativo non impedisce al giudice ordinario di disapplicarlo quando è in discussione un diritto soggettivo. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non si fosse attenuta ai principi di diritto già affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla determinazione delle "quote storiche" e sulla rilevanza degli accordi regionali vigenti prima dell'applicazione dell'art. 61 CCNL. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 1 c.p.c.

    viene evocato come parametro del motivo relativo alla giurisdizione, poi ritenuto infondato.

  • art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001

    la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa è ipotesi eccezionale; se il lavoratore deduce un inadempimento unitario che si protrae oltre il 30 giugno 1998, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche per il periodo anteriore.

  • art. 41 d.lgs. n. 104/2010

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità per decadenza dall'impugnazione dell'atto amministrativo.

  • art. 21 L. n. 1034/1971

    richiamato dal ricorrente sul tema della decadenza dall'impugnazione dell'atto amministrativo.

  • art. 47, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel motivo sulla disciplina della contrattazione collettiva e sulla formazione del fondo.

  • art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 5.12.1996 area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

    la locuzione "quote storiche spettanti" va letta in coerenza con la disciplina previgente e con gli accordi regionali vigenti immediatamente prima dell'applicazione dell'articolo.

  • art. 52 CCNL 8.6.2000

    richiamato come norma di rinvio al CCNL precedente.

  • art. 5 L. n. 407/1990

    invocato dal ricorrente quale norma non applicata dalla Corte territoriale nella ricostruzione del fondo.

  • art. 2 d.l. n. 333/1992

    invocato dal ricorrente quale norma non applicata dalla Corte territoriale nella ricostruzione del fondo.

  • art. 7 d.l. n. 384/1992

    invocato dal ricorrente quale norma non applicata dalla Corte territoriale nella ricostruzione del fondo.

  • art. 8 L. 1993

    le Sezioni Unite richiamate affermano che la riduzione del 30% si applica una volta determinata la quota massima spendibile.

  • art. 57 e seguenti d.P.R. n. 384/1990

    costituiscono il criterio di base per la determinazione delle quote storiche e per il riferimento agli accordi vigenti prima del passaggio al nuovo sistema.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. 24.12.2012 n. 228

    richiamata quale legge modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione del giudice ordinario si estende anche alle pretese riferite a periodi anteriori al 30 giugno 1998 quando il lavoratore deduca un unico inadempimento dell'amministrazione proseguito oltre tale discrimine temporale, per evitare una frammentazione della tutela.
  • Il mancato tempestivo ricorso contro un atto amministrativo non preclude al giudice ordinario la sua disapplicazione quando la controversia ha a oggetto diritti soggettivi; la decadenza dall'impugnazione tutela gli interessi legittimi, non impedisce la tutela dei diritti soggettivi azionati in sede civile.
  • Nella determinazione del fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria, la nozione di "quote storiche spettanti" deve essere ricostruita alla luce della disciplina previgente e degli accordi regionali vigenti immediatamente prima dell'applicazione del nuovo sistema, non sulla base di un fondo meramente astratto o "virtuale".
  • La corretta interpretazione della contrattazione collettiva in tema di fondi di produttività deve rispettare il dato letterale delle clausole e la finalità di contenimento della spesa pubblica, evitando ricostruzioni che comportino recuperi ex post di economie o ricalcoli incompatibili con i limiti già fissati dal sistema previgente.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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