Sentenza n. 1178/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (anziché subordinato) presentata l'8 giugno 2023; - e per l’accertamento ex art. 31, commi 1 e 2, e art. 117 del D. Lgs. 104/2010 dell'obbligo della Questura di Firenze di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla medesima domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (anziché subordinato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'emissione del permesso di soggiorno avesse integralmente soddisfatto le pretese azionate. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione delle circostanze processuali relative alla fase introduttiva.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno, presentata in data 8 giugno 2023 secondo l'epigrafe, e indicata nella parte motiva come presentata in data 8 giugno 2026. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio ha dichiarato che la Questura aveva emesso il permesso di soggiorno, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale base dell'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla domanda del privato.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'azione avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di definire il giudizio con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
- L'adozione del provvedimento richiesto durante il giudizio rende non più attuale la domanda diretta all'accertamento dell'obbligo di provvedere e conduce alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →