Cassazione Civile, Ordinanza n. 00907/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, recuperando a tassazione maggiori redditi e conseguenti maggiori imposte IRPEF, IRAP, addizionali e IVA sulla base di elementi emersi da indagini di polizia tributaria collegate alla c.d. "Lista Pessina" e a rapporti con società estere e trust. I giudici di merito avevano confermato gli avvisi. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che per gli anni 2007 e 2008 non fosse stata provata la presentazione della denuncia penale alla Procura; con un secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse errato nella valutazione delle prove e nella ripartizione dell'onere probatorio tra Fisco e contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina ratione temporis applicabile, rileva la sussistenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari astrattamente configurabili, indipendentemente dalla prova dell'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale. Poiché dalla fattispecie erano astrattamente configurabili reati tributari, operava il raddoppio dei termini. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, con richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio estranea al giudizio di legittimità; inoltre la decisione di merito era sorretta da doppia conforme. Ne è seguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e con il richiamo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione"
Il raddoppio dei termini per l'accertamento opera quando la violazione sia astrattamente tale da imporre la denuncia penale per reati tributari, a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all'art. 43 d.P.R. 600/1973 quale base normativa del raddoppio dei termini anche in materia IVA.
art. 331 cod. proc. pen.
È il parametro che individua l'obbligo di denuncia penale cui si collega, nella disciplina richiamata, il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Indicata come fattispecie di reato tributario astrattamente configurabile nel caso concreto, idonea a giustificare l'obbligo di denuncia.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Indicata come ulteriore fattispecie di reato tributario astrattamente configurabile nel caso concreto, rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente per lamentare una falsa applicazione delle regole sull'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché essa mira in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 2727 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ne esclude una rilevanza decisiva poiché la doglianza investe la valutazione del merito.
art. 2729 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sovvertire l'accertamento fattuale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente come parametro delle garanzie del contribuente e dell'obbligo motivazionale/istruttorio dell'atto; non ha trovato accoglimento nel motivo in esame.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in tema di validità dell'accertamento; la censura è stata comunque respinta/inammissibile nei termini esposti.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente in tema di accertamento IVA; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sull'apparato sanzionatorio e probatorio; non decisivo ai fini dell'esito.
d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro difensivo; la Corte non lo tratta come dirimente.
art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Norma processuale invocata per dedurre violazioni di legge sostanziale; la seconda censura è stata però qualificata come inammissibile perché mascherava una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
Richiamato dalla Corte per rilevare l'inammissibilità della censura proposta avverso una decisione di merito sorretta da doppia conforme.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
Indicano il rito camerale seguito dalla Corte per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario, nella disciplina applicabile ratione temporis, non occorre la prova dell'effettiva presentazione della denuncia penale: è sufficiente che, in base ai fatti posti a base dell'accertamento, siano astrattamente configurabili reati per i quali sussista l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
- Quando il ricorso per cassazione mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dai giudici di merito, la censura è inammissibile, perché esula dal perimetro del giudizio di legittimità.
- In presenza di decisione di merito conforme nei gradi di primo e secondo grado, la deduzione di vizi che presuppongono la rivisitazione del fatto incontra anche il limite dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- Nel giudizio tributario la contestazione dell'onere della prova o delle presunzioni non può essere veicolata in cassazione come mera critica alla lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, se non si indica un effettivo errore di diritto nella regola di giudizio applicata.
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