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Sentenza

Sentenza n. 5385/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K/10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 30 luglio 2021, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202412959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato dal Ministero dell’Interno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su plurimi precedenti e pregiudizi a suo carico, relativi a percosse, lesioni personali, violenza privata, danneggiamento, sequestro di persona e violazione del Codice della strada, nonché su elementi riferiti al padre convivente, destinatario di procedimenti per maltrattamenti in famiglia, violenza, danneggiamento, sequestro di persona e falsa attestazione dell’identità, e al fratello convivente, gravato da provvedimenti per reati contro la famiglia, la persona e il patrimonio, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, motivazione insufficiente e contraddittoria e difetto di istruttoria, sostenendo che l’amministrazione si sarebbe limitata a menzionare i precedenti penali senza formulare un autonomo giudizio sulla sua moralità, integrazione sociale e posizione individuale. Ha inoltre contestato la rilevanza dei fatti riferiti ai familiari e ha richiamato l’assoluzione relativa agli addebiti personali per percosse e lesioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il complesso dei precedenti personali e degli elementi riferiti ai familiari conviventi costituisca un indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il giudizio dell’amministrazione è stato considerato adeguatamente motivato e fondato su una valutazione globale, non atomistica, della periodicità, reiterazione e natura delle condotte, svolta anche con riferimento al decennio antecedente alla domanda. La Sezione ha riconosciuto all’amministrazione un’ampia discrezionalità nel formulare una prognosi sull’affidabilità del richiedente, sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento e sulla probabilità di future condotte pregiudizievoli. La rilevanza dei precedenti dei familiari conviventi è stata ritenuta legittima, non come imputazione al ricorrente della responsabilità penale altrui, ma quale elemento concernente la stabilità dei legami familiari e l’eventuale influenza del contesto familiare sulla futura condotta. Il principio di personalità della responsabilità penale non è stato ritenuto violato. Il giudice ha inoltre affermato che la valutazione amministrativa dei fatti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e che anche fatti oggetto di assoluzione possono essere considerati quali elementi storici del contesto personale e familiare, purché non siano utilizzati per affermare una responsabilità penale. Lo stabile inserimento sociale ed economico è stato qualificato come requisito ordinario o prerequisito, non sufficiente a prevalere sugli elementi negativi emersi. La domanda di cittadinanza è stata quindi respinta, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, dell’affidabilità del richiedente, della sua integrazione e della sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    La sentenza lo richiama per evidenziare che determinati reati, tra cui lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, possono essere automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio e, a fortiori, assumere rilievo nella naturalizzazione.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al richiedente di presentare osservazioni, ritenute dall’amministrazione non idonee a superare gli elementi negativi emersi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e deve formulare una valutazione prognostica complessiva sull’affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione nella comunità nazionale e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
  • I precedenti e le condotte rilevanti ai fini del diniego di cittadinanza devono essere valutati globalmente, considerando natura, periodicità, reiterazione e reciproci rapporti degli elementi emersi, anche con riferimento al periodo di osservazione antecedente alla domanda.
  • Nell’ambito della valutazione prognostica sull’affidabilità del richiedente possono assumere rilievo anche le condotte antigiuridiche di familiari conviventi, non quale imputazione della responsabilità penale altrui, ma come elementi indicativi del contesto familiare stabile e della possibile influenza di tale contesto sulla futura condotta dell’istante.
  • La valutazione amministrativa della rilevanza di fatti penalmente contestati è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale; pertanto, i fatti storici possono essere considerati ai fini della prognosi sull’affidabilità anche quando il procedimento penale si sia concluso con l’assoluzione, purché non siano utilizzati per affermare una responsabilità penale dell’interessato.
  • Lo stabile inserimento sociale ed economico dello straniero costituisce un presupposto ordinario o un prerequisito per la naturalizzazione e non determina, da solo, il diritto alla cittadinanza quando persistano elementi idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità o di non compiuta integrazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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