Ordinanza n. 1858/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a – della deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Caserta n. 16/2026, recante approvazione del piano di estinzione delle passività e chiusura della procedura di liquidazione; b - ove occorra, della deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 54 del 16.06.2022, con la quale è stata disposta l’adozione della procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell’art. 258 D.Lgs. n. 267/2000; c – di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/6/2026: per l’annullamento, previa sospensione 1. Della Deliberazione n. 34 dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Caserta, adottata il 30 aprile 2026, avente ad oggetto l’“atto integrativo e modificativo” della Deliberazione n. 16 del 19 febbraio 2026 di adozione del piano di estinzione delle passività ex art. 256, commi 6 e ss., TUEL; 2. del nuovo Piano di Estinzione dei Debiti allegato alla Deliberazione n. 34/2026, quale parte integrante e sostanziale della medesima, nella parte in cui modifica e integra il piano già adottato con Deliberazione n. 16/2026, espone una nuova massa attiva, una nuova massa passiva e una nuova differenza positiva, e conferma il presupposto della restituzione all’ente locale delle risorse ritenute esuberanti; 3. Della Deliberazione n. 16/2026 e il piano originario, già impugnati con il ricorso introduttivo, anche nella parte in cui risultano confermati, integrati, modificati e sostituiti dalla Deliberazione n. 34/2026; 4. Della Deliberazione OSL n. 8 del 23 giugno 2020 di proposta della gestione del dissesto del Comune di Caserta con procedura semplificata ex art. 258 del D.lgs. 267/2000; 5. Della Delibera di Giunta Comunale di Caserta n. 72 del 24 giugno 2020 di adesione alla proposta di procedura semplificata avanzata dall’OSL con delibera n. 8 del 23 giugno 2020; 6. Di ogni atto presupposto, connesso, conseguenziale o esecutivo, ivi inclusi gli atti di deposito, trasmissione, approvazione o validazione del piano presso il Ministero dell’Interno, nonché ogni determinazione volta alla riduzione di mutui, alla movimentazione della cassa della liquidazione e alla restituzione al Comune di Caserta dell’avanzo di gestione risultante dal piano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Caserta relative all’adozione della procedura semplificata, all’approvazione e successiva integrazione del piano di estinzione delle passività e alla chiusura della procedura di liquidazione
Esito
Favorevole al resistente (organo di liquidazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 16/2026, recante approvazione del piano di estinzione delle passività e chiusura della procedura di liquidazione, nonché, ove occorra, la deliberazione n. 54 del 16 giugno 2022 di adozione della procedura semplificata ex art. 258 d.lgs. 267/2000 e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione n. 34 del 30 aprile 2026, qualificata come atto integrativo e modificativo della deliberazione n. 16/2026, il nuovo piano allegato, le deliberazioni del 2020 di proposta e adesione alla procedura semplificata e gli ulteriori atti relativi alla determinazione della massa attiva e passiva, alla riduzione dei mutui, alla movimentazione della cassa della liquidazione e alla restituzione al Comune dell’avanzo di gestione. Il testo non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti; risulta tuttavia che le censure contestassero l’approvazione del piano di estinzione delle passività e la chiusura della procedura di liquidazione. In sede cautelare l’Organo Straordinario di Liquidazione ha eccepito anche l’insussistenza dell’interesse all’impugnazione, in ragione di una transazione sottoscritta dalla società il 20 ottobre 2022.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, lasciando impregiudicate le questioni preliminari, compresa l’eccezione relativa alla possibile carenza di interesse derivante dalla transazione del 20 ottobre 2022. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris: le censure proposte contro le deliberazioni dell’Organo Straordinario di Liquidazione e il piano di estinzione non presentavano, allo stato della cognizione cautelare, elementi di adeguata evidenza delle illegittimità dedotte. Il Collegio ha inoltre rilevato che tali illegittimità sembravano riferirsi a scelte rimesse alla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, il cui scrutinio avrebbe richiesto un più analitico esame nella fase di cognizione piena. Non risultano svolte valutazioni autonome sul periculum in mora. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 258 d.lgs. 267/2000
procedura semplificata di liquidazione
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura semplificata adottata dall’Organo Straordinario di Liquidazione.
art. 256, commi 6 e ss., d.lgs. 267/2000
adozione del piano di estinzione delle passività
La disposizione è richiamata in relazione al piano di estinzione delle passività adottato e successivamente integrato dall’Organo Straordinario di Liquidazione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo richiede una verifica positiva del fumus boni iuris; quando le censure non evidenziano illegittimità manifeste o adeguatamente comprovate, l’istanza cautelare può essere rigettata, anche riservando l’esame più approfondito alla fase di cognizione piena.
- Le contestazioni rivolte a scelte riconducibili alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione non conducono alla sospensione cautelare in assenza di elementi immediatamente evidenti di irragionevolezza, erroneità o altrimenti dedotta illegittimità.
- Il giudice cautelare può rigettare la domanda per insufficienza del fumus boni iuris senza definire le questioni preliminari, inclusa quella relativa alla permanenza dell’interesse a ricorrere.
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