Ordinanza n. 160/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’autorizzazione paesaggistica P.E. n. 20/22 del 23 maggio 2023 nella parte in cui esclude dalla autorizzazione il “nuovo manufatto ad uso piattaforma per auto, previsto sulla copertura, in quanto rappresenta un elemento in contrasto con i caratteri compositivi e tipologici adottati nella soluzione progettuale proposta di ristrutturazione esistente” (doc. 1); - del parere del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio nella parte in cui il Soprintendente “visto il parere della Commissione Paesaggio espresso nella seduta del 23/03/2023” ha ritenuto “di condividere le valutazioni in esso contenute con riferimento alla collocazione del posto auto in copertura” (doc. 2); - di ogni altro atto e comportamento presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso, compreso il parere preventivo espresso dalla Commissione per il paesaggio reso nella seduta del 23 marzo 2023 con verbale n. 2996 (doc. 1A), nonché per la condanna al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica per la piattaforma auto ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. c e 31, comma 3, c.p.a. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Verga Stefano il 22/1/2024: per l'annullamento, in parte qua, - dell'autorizzazione paesaggistica P.E. n. 20/22 del 23 maggio 2023, nella parte in cui esclude dalla autorizzazione il “nuovo manufatto ad uso piattaforma per auto, previsto sulla copertura”; - del parere del Ministro della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio in data 22 maggio 2023, nella parte in cui, “visto il parere della Commissione Paesaggio espresso nella seduta del 23.03.2023”, ritiene “di condividere le valutazioni in esso contenute con riferimento alla collocazione del posto auto in copertura”; - nonché di ogni atto e comportamento preparatorio, presupposto, conseguente o connesso, ivi incluso il parere preventivo espresso dalla Commissione per il Paesaggio, reso nella seduta del 23 marzo 2023 con verbale n. 2996; nonché per la condanna al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica per la piattaforma auto ai sensi degli artt. 34, c.1, lett. c), e 31, c. 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica che ha escluso dall’autorizzazione un nuovo manufatto ad uso piattaforma per auto previsto sulla copertura, unitamente ai pareri paesaggistici presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica P.E. n. 20/22 del 23 maggio 2023, limitatamente alla parte in cui escludeva dalla autorizzazione il nuovo manufatto destinato a piattaforma per auto sulla copertura dell’edificio. Ha inoltre impugnato il parere della Soprintendenza, il parere preventivo della Commissione per il paesaggio e gli ulteriori atti connessi, chiedendo anche la condanna al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Con motivi aggiunti ha nuovamente contestato, nella medesima parte, l’autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza del 22 maggio 2023. Dall’ordinanza non risultano specificamente esposti i vizi di legittimità dedotti nel merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’autorizzazione paesaggistica né la domanda di rilascio dell’autorizzazione. Ha disposto un’istruttoria per acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza o meno dell’interesse alla decisione, con aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, indicazione degli eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalazione dell’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato inoltre alle amministrazioni intimate di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibile valutazione del comportamento processuale delle parti ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’adozione dell’ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte, anche mediante inerzia a fronte della richiesta giudiziale di confermare l’interesse, evidenzi in modo inequivoco il disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’adozione dell’ordinanza.
artt. 34, comma 1, lett. c), e 31, comma 3, c.p.a.
Indicati dal ricorrente come fondamento della domanda di condanna al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; l’ordinanza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione di causa, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può costituire comportamento processuale inequivoco di disinteresse e fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia amministrativa non ancora definita nel merito, il giudice può disporre un’istruttoria volta sia a verificare l’attualità dell’interesse alla decisione sia ad acquisire dalle amministrazioni chiarimenti documentati e aggiornati, inclusi gli atti impugnati e la relativa documentazione.
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