Cassazione Civile, Ordinanza n. 10123/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento ICI in rettifica per l'anno 2010, emesso dal Comune di Avellino e confermato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale; tuttavia, prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e dalla parte personalmente, chiedendo che non si provvedesse sulle spese. Il Comune è rimasto intimato e non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso perché sottoscritta sia dal difensore sia dalla parte personalmente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, poiché il resistente era rimasto intimato. Ha infine escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione, di natura eccezionale e latamente sanzionatoria, non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso; l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato presuppone una definizione diversa dall'estinzione, come rigetto o inammissibilità.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale quando risulta sottoscritta dal difensore della parte e dalla parte personalmente, determinando l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese se la controparte è rimasta intimata.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto quando il processo si conclude con estinzione per rinuncia, poiché la norma si applica solo alle ipotesi tipizzate di rigetto o inammissibilità e va interpretata restrittivamente.
Come è indicizzato
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