Sentenza n. 3982/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Roma – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Direzione Formazione e Tutela del Lavoro – E.Q. Tutela del lavoro e sorveglianza sanitaria – Servizio Tutela del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria – Ufficio Sorveglianza Sanitaria e visite preassuntive, a firma della Direttore dott. Luca di Maio, del 9.1.2026, con cui è stata disposta l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di accertamenti sanitari ex art. 41 d.lgs. 81/2008 – CIG B8A7F0D0A0, indetta da Roma Capitale; dei verbali del seggio di gara e, in particolare, del verbale prot. SU/2025/18337 del 23.12.2025 del Dipartimento Centrale Appalti - Direzione Servizi e del verbale della seduta del 2.12.2025 di esame della documentazione integrativa; dei provvedimenti comunque adottati dal RUP; della disciplina di gara relativamente alle previsioni riguardanti la presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, nonché della garanzia provvisoria, nonché, ancora, di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di accertamenti sanitari ex art. 41 d.lgs. 81/2008, unitamente ai verbali di gara e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'esclusione dalla gara, disposta dopo il soccorso istruttorio, deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo hanno contestato la valutazione della procura generale del soggetto che aveva sottoscritto la domanda di partecipazione per la mandataria: secondo le ricorrenti, il punto 23 della procura attribuiva, senza limiti economici, il potere di rappresentare la società nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di presentare istanze e dichiarazioni, mentre il limite di 570.000 euro previsto dal punto 14 riguardava soltanto la sottoscrizione di accordi commerciali e contratti, quindi una fase successiva all'eventuale aggiudicazione. In subordine, hanno sostenuto che il limite avrebbe dovuto essere rapportato all'importo ribassato dell'offerta o alla quota di esecuzione della mandataria, pari al 71%, e hanno lamentato che il disciplinare non imponesse una procura priva di limiti economici pari all'importo a base d'asta. Con il secondo motivo hanno censurato l'esclusione fondata sull'asserita insufficiente documentazione dei poteri del sottoscrittore della garanzia provvisoria, rilevando che la fideiussione conteneva una dichiarazione sostitutiva dell'agente circa il possesso dei poteri necessari a impegnare il garante. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione della disciplina sul soccorso istruttorio, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto chiedere espressamente la procura dell'agente assicurativo e che, avendo attivato un ulteriore soccorso nei confronti di altro concorrente, avrebbe violato anche il principio di clare loqui e la par condicio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato soltanto con riguardo alla censura relativa alla garanzia provvisoria. La dichiarazione contenuta nella fideiussione, con cui la sottoscrittrice si qualificava come agente della compagnia assicurativa e attestava ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 di possedere i poteri per impegnare il garante, rendeva il rilievo sulla mancata produzione degli estremi della procura una mera irregolarità non invalidante. La cauzione provvisoria assolve infatti alla funzione sostanziale di garantire la stazione appaltante e l'affidabilità dell'offerta; la documentazione successivamente prodotta non incideva, in presenza della dichiarazione inequivoca, sulla validità sostanziale della garanzia. Sono stati invece respinti il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, e quindi è stata confermata l'esclusione per difetto di adeguata dimostrazione dei poteri rappresentativi del procuratore generale. Il chiarimento reso in sede di soccorso istruttorio si era limitato a riprodurre i punti 14, 15, 16 e 23 della procura senza spiegare puntualmente e analiticamente il rapporto tra il potere generale di rappresentanza verso le pubbliche amministrazioni e il limite economico previsto per la sottoscrizione di accordi e contratti con enti pubblici. Il soccorso istruttorio non può trasformarsi in un'aggiustamento postumo né supplire alla mancata dimostrazione di un potere rappresentativo effettivamente idoneo, in violazione dell'autoresponsabilità e della par condicio. Il limite di 570.000 euro risultava inoltre inferiore al valore annuale della commessa, pari a 590.015,75 euro, e doveva essere riferito all'oggetto unitario della gara, non all'importo eventualmente ribassato o alla sola quota di esecuzione, poiché l'offerta economica non era ancora stata aperta e l'appalto era concepito come lotto unico per assicurare la gestione unitaria del servizio. Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente alla censura sulla garanzia provvisoria, senza annullamento dell'esclusione, e respinto quanto alla domanda di annullamento dell'esclusione per carenza dei poteri rappresentativi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 2 d.lgs. 36/2023
l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici
Il principio della fiducia orienta il superamento del formalismo, ma non elimina l'onere del concorrente di fornire chiarimenti puntuali né consente di sanare in modo postumo carenze sostanziali.
art. 10 d.lgs. 36/2023
È richiamato per i principi di tassatività delle cause di esclusione, proporzionalità e massima partecipazione.
art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023
È stato invocato dalle ricorrenti con riguardo alla quota di partecipazione e di esecuzione della mandataria nel costituendo RTI; il TAR non ha ritenuto tale elemento idoneo a superare il limite della procura riferito al valore della commessa unitaria.
art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023
l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale
La disposizione è richiamata come espressione del superamento del rigore formalistico e dell'impostazione sostanzialistica nel sistema delle esclusioni.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio consente chiarimenti e integrazioni nei limiti in cui non si traduca nella sanatoria di carenze sostanziali o in un'aggiustamento postumo dell'offerta o dei requisiti.
art. 106 d.lgs. 36/2023
È richiamato in materia di garanzia provvisoria; la carenza documentale relativa ai poteri del sottoscrittore è stata qualificata come irregolarità non invalidante in presenza di una dichiarazione inequivoca sul possesso dei poteri.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva dell'agente assicurativo circa il possesso dei poteri per impegnare il garante è stata ritenuta elemento idoneo a comprovare sostanzialmente la validità della garanzia provvisoria.
artt. 1387, 1388 e 1399 c.c.
Richiamati dalle ricorrenti in tema di rappresentanza e ratifica; il TAR ha confermato la necessità di una dimostrazione adeguata dei poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione.
art. 1784 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti nell'ambito delle censure sulla rappresentanza; il TAR non lo ha utilizzato per superare la carenza di chiarimento circa l'effettiva estensione della procura.
art. 2384, comma 2, c.c.
Richiamato in tema di limiti ai poteri rappresentativi; il TAR ha ritenuto decisiva, nella gara, la mancata dimostrazione della compatibilità tra il potere di rappresentanza e il limite economico della procura.
Massime di principio
- La produzione di una garanzia provvisoria non è invalida per la sola mancata allegazione degli estremi della procura del sottoscrittore quando la fideiussione contiene una dichiarazione inequivoca, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, circa il possesso dei poteri necessari a impegnare il garante: la carenza documentale può costituire una mera irregolarità non invalidante se la funzione sostanziale della garanzia è comunque comprovata.
- Il soccorso istruttorio può consentire chiarimenti e regolarizzazioni documentali, ma non può trasformarsi in un'aggiustamento postumo né sanare la mancata dimostrazione di un potere rappresentativo necessario per la partecipazione, quando ciò alteri la par condicio tra concorrenti.
- Quando una procura prevede sia un potere generale di rappresentanza verso le pubbliche amministrazioni sia un limite economico alla sottoscrizione di accordi e contratti con enti pubblici, il concorrente deve chiarire puntualmente il rapporto tra le clausole e dimostrare che il procuratore possiede poteri idonei alla specifica partecipazione; la mera riproduzione dei testi della procura non è sufficiente.
- In una gara avente a oggetto un lotto unico e un appalto unitario, il limite economico della procura deve essere valutato in rapporto al valore della commessa e non all'importo eventualmente ribassato o alla sola quota di esecuzione del raggruppamento, quando l'offerta economica non sia ancora stata aperta e la lex specialis persegua una gestione unitaria del servizio.
- Il principio della fiducia nel settore dei contratti pubblici attenua il formalismo, ma non esonera l'operatore economico dall'autoresponsabilità nella presentazione della documentazione e nella formulazione di chiarimenti completi, analitici e veritieri.
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