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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08152/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina dalla notifica, tramite agente della riscossione, di una cartella di pagamento relativa al contributo dovuto per il funzionamento dell'autorità garante per l'anno 2016. La società ha impugnato la cartella sostenendo, in sintesi, di non essere tenuta al contributo perché la propria attività di holding non rientrerebbe tra quelle soggette all'obbligo e perché non sarebbe superata la soglia di ricavi prevista dalla normativa. In primo grado il ricorso è stato accolto dal giudice tributario, che ha ritenuto anche la propria giurisdizione. In appello, invece, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il contributo ha natura tributaria e che quindi la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria; ha inoltre chiesto, in via ulteriore, la decisione nel merito. L'autorità ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando il mancato esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso originario perché diretto contro vizi non propri della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo di ricorso principale, richiamando il precedente delle Sezioni Unite che qualifica il contributo per il funzionamento dell'autorità come prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria e devolve le relative controversie alla giurisdizione tributaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La Corte non ha deciso nel merito, ritenendo necessaria la valutazione delle ulteriori questioni non esaminate dal giudice d'appello per l'erronea declinatoria di giurisdizione. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    come modificato dall'art. 12 della l. n. 448 del 2001

    attribuisce al giudice tributario la giurisdizione piena ed esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, comprendendo anche gli atti del procedimento di riscossione quando il prelievo ha natura tributaria

  • art. 10, commi 7-ter e 7-quater, l. n. 287/1990

    prevede il contributo per il funzionamento dell'autorità garante, qualificato dalla Corte come prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria

  • art. 5-bis d.l. n. 1/2012

    ha introdotto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della l. n. 287/1990, fissando anche la soglia di ricavi rilevante ai fini del contributo

  • art. 133, lett. l), c.p.a.

    va interpretato nel senso che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'autorità non comprende le controversie sul contributo di funzionamento, devolute al giudice tributario

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    la parte resistente lo invoca per sostenere che la cartella sia impugnabile solo per vizi propri e che l'originaria impugnazione fosse inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    norma processuale richiamata a sostegno del motivo di ricorso principale, relativo al difetto di giurisdizione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale richiamata a sostegno del ricorso incidentale per omesso esame di un'eccezione processuale

Massime di principio

  • I contributi imposti per legge a favore di un'autorità indipendente, quando siano coattivi, non sinallagmatici e commisurati a un indice di capacità contributiva, hanno natura tributaria.
  • Quando un prelievo ha natura tributaria, le controversie relative alla sua riscossione e agli atti del relativo procedimento appartengono alla giurisdizione tributaria piena ed esclusiva, anche con riguardo agli atti prodromici e consequenziali.
  • La previsione di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti di un'autorità non opera per le controversie aventi ad oggetto il contributo di funzionamento di quella stessa autorità, se il contributo è qualificabile come tributo.
  • Se il giudice d'appello declina erroneamente la giurisdizione, la Corte di cassazione non decide nel merito le questioni non esaminate, ma rinvia al giudice munito di giurisdizione per l'esame delle ulteriori censure.
  • L'eventuale eccezione di inammissibilità dell'impugnazione della cartella per vizi non propri resta assorbita quando venga accolto il motivo che investe la giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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