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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05738/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'integrazione probatoria disposta dal giudice ex art. 507 c.p.p., sostenendo che il teste escusso non era inserito nella lista testi del pubblico ministero. Ha inoltre prospettato, quanto alle dichiarazioni rese da un soggetto indicato come Siddi, una eccezione di inutilizzabilità che la Corte di cassazione ha ritenuto aspecifica, poiché il ricorso non chiariva quale incidenza concreta tali dichiarazioni avessero avuto sulla motivazione di merito, che le aveva comunque considerate non centrali. Gli altri motivi sono stati qualificati come mera riproposizione di questioni di fatto già dedotte in appello e disattese, relative alla conferma della responsabilità, alla configurabilità del concorso ex art. 116 c.p., all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 4, c.p. e al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 507 c.p.p., chiarendo che il giudice può disporre attività istruttoria integrativa anche per supplire all'inerzia delle parti e che è irrilevante, in tale prospettiva, che il teste non fosse nella lista del PM. Ha ritenuto inammissibile per aspecificità la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Siddi. Ha poi rilevato che le ulteriori doglianze erano meramente reiterative di questioni di fatto già esaminate e decise dalla Corte d'appello, con motivazione logica e non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    il potere-dovere del giudice di disporre integrazione istruttoria può essere esercitato anche per supplire all'inerzia delle parti, quando il quadro probatorio sia lacunoso o contraddittorio e non consenta la decisione del giudizio

  • art. 116 c.p.

    la Corte d'appello ha confermato la configurabilità del concorso ai sensi di tale disposizione, come richiamato dalla Cassazione nel dichiarare inammissibili le doglianze di merito

  • art. 648, comma 4, c.p.

    la Corte d'appello ha escluso la configurabilità dell'ipotesi richiamata, e la Cassazione ha ritenuto la relativa censura meramente reiterativa e non sindacabile in legittimità

  • art. 62-bis c.p.

    la Corte d'appello ha negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione ritenuta puntuale, logica e non contraddittoria, dunque insindacabile in cassazione

  • art. 606 c.p.p.

    è richiamato implicitamente il principio di specificità dei motivi di ricorso, poiché la doglianza meramente riproduttiva di questioni già respinte in appello è considerata non specifica e quindi inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudice può disporre integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. anche per supplire all'inerzia delle parti, quando il materiale probatorio sia incompleto o contraddittorio e sia necessario ai fini della decisione.
  • La mancata inclusione del teste nella lista del pubblico ministero non rende di per sé illegittima l'integrazione istruttoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che deduce inutilizzabilità o altri vizi probatori in modo generico, senza indicare la concreta incidenza della prova contestata sulla motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre pedissequamente i motivi già esaminati e disattesi in appello: una simile reiterazione è priva di specificità e integra motivo apparente, quindi inammissibile.
  • Le valutazioni di fatto della corte di merito, se sorrette da motivazione puntuale, logica e non contraddittoria, non sono normalmente sindacabili in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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