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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38736/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata condannata, in primo e secondo grado, alla pena di 15 giorni di reclusione per avere apposto sulla propria imbarcazione da diporto un falso contrassegno di individuazione, consistente nell'esposizione della bandiera olandese, pur in assenza di iscrizione dell'unità nel registro navale di quel Paese, con finalità di elusione della normativa fiscale e di sicurezza italiana. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte di appello avesse illegittimamente escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione non convincente, imperniata sulla gravità del fatto e su un dato non specificato relativo all'asserita evasione fiscale. La difesa rilevava inoltre la non abitualità della condotta, l'incensuratezza dell'imputata e la concessione, da parte della stessa Corte territoriale, della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente formulata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e della motivazione di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e логicamente coerente la motivazione della Corte di appello nel negare la particolare tenuità del fatto, valorizzando la gravità complessiva della condotta, la falsificazione della nazionalità del natante per sottrarsi a obblighi fiscali e di sicurezza, la protrazione della condotta per almeno due anni, l'intensità del dolo e l'assenza di segni di resipiscenza. Ha altresì affermato che, quando si invoca l'art. 131-bis c.p., l'onere di allegare e specificare gli elementi idonei a dimostrare la particolare tenuità ricade sull'imputato; pertanto, la mancata quantificazione del vantaggio o del danno fiscale non può essere fatta ricadere in favore della parte che non l'abbia dedotta. Infine, ha escluso che la concessione della sospensione condizionale della pena fosse decisiva, trattandosi di giudizio prognostico distinto da quello relativo alla gravità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1131 cod. nav.

    norma incriminatrice contestata per l'apposizione di un falso contrassegno di individuazione su un natante

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come vizio di ricorso per violazione o erronea applicazione della legge penale

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata dai giudici di merito e ritenuta correttamente esclusa dalla Corte di cassazione

  • art. 133, comma 1, c.p.

    criteri richiamati per valutare la tenuità dell'offesa, senza necessità di analizzarli tutti se la motivazione indica quelli ritenuti rilevanti

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    richiamato per la possibilità di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudizio di particolare tenuità del fatto può essere escluso sulla base di una motivazione che valorizzi anche solo alcuni criteri ritenuti decisivi, purché la motivazione sia coerente e logicamente adeguata; non è necessario esaminare in modo analitico tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., l'assenza di uno dei presupposti richiesti può essere di per sé decisiva per negare la causa di non punibilità.
  • Quando la difesa invoca la particolare tenuità del fatto, grava sull'imputato l'onere di allegare specificamente gli elementi da cui desumere i relativi presupposti, inclusa, se rilevante, la concreta dimensione del vantaggio o del danno patrimoniale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e degli elementi fattuali già apprezzati dai giudici di merito.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena non implica, di per sé, la sussistenza della particolare tenuità del fatto, poiché i due giudizi hanno natura e finalità diverse.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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