Sentenza n. 1218/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 3636/2025 del 18/02/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di annullamento d'ufficio dell'approvazione delle richieste di verifica e certificazione relative a progetti di efficienza energetica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato, tra agosto e dicembre 2015, domande relative a progetti di efficienza energetica, corredate dalla documentazione richiesta, ottenendo l'approvazione delle relative RVC. Il GSE aveva successivamente comunicato l'avvio di un procedimento di annullamento d'ufficio, assegnando dieci giorni per controdeduzioni e per la produzione di un'ingente documentazione. L'impresa, entro il termine, aveva chiesto una proroga di novanta giorni. Il GSE aveva tuttavia adottato e trasmesso il provvedimento finale di annullamento alle ore 18:07 dell'ultimo giorno utile, prima della scadenza del termine partecipativo, mentre l'istanza di proroga era stata trasmessa alle ore 19:30 dello stesso giorno. In primo grado era stato dedotto un unico motivo relativo alla violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dei principi di legalità, partecipazione, buona amministrazione e giusto procedimento, con domanda risarcitoria. In appello la società ha dedotto: violazione dei limiti del potere di controllo del GSE; carenza di motivazione; erroneità della sentenza sul diniego della proroga; erroneità in relazione alla mancata impugnazione della richiesta di restituzione degli incentivi; nonché ha riproposto la domanda di risarcimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i primi due motivi d'appello perché nuovi, in violazione dell'art. 104, comma 1, c.p.a., non essendo stati dedotti in primo grado. Ha accolto il terzo motivo: il termine di dieci giorni, decorrente dal 18 giugno 2018, scadeva il 28 giugno 2018 a mezzanotte, poiché il dies a quo non si computa e il dies ad quem si computa. Il GSE ha quindi adottato il provvedimento finale mentre il termine per la partecipazione procedimentale era ancora pendente, precludendo la valutazione delle controdeduzioni e della richiesta di proroga. Il Collegio ha inoltre rilevato che i controlli del GSE devono essere svolti secondo la disciplina vigente alla presentazione dei progetti, in modo proporzionato, partecipato e riferito ai singoli progetti, senza imporre documentazione non prevista dalla normativa applicabile né trasformare il controllo in un'indagine massiva e generalizzata. La disciplina del d.m. 28 dicembre 2012 richiedeva modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto incidenti sulla quantificazione o erogazione degli incentivi; non era sufficiente la mancata produzione di documenti non obbligatori, in assenza di falsità, non veridicità delle dichiarazioni, inadempimenti o sopravvenuta carenza dei requisiti. La sentenza del TAR è stata riformata e il provvedimento impugnato è stato annullato. La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità: la ricorrente non aveva allegato in modo specifico l'evento dannoso, i fatti costitutivi, il nesso causale e gli ulteriori elementi dell'illecito, non potendo rinviare a documenti esterni per individuare la fattispecie di danno. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 104, comma 1, c.p.a.
Il thema decidendum del giudizio di secondo grado è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello nei casi previsti dal comma 3.
Sono inammissibili in appello le censure nuove non dedotte davanti al TAR.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone all'amministrazione di agire secondo collaborazione e buona fede; il principio rileva anche nei controlli sugli incentivi.
art. 14 d.m. 28 dicembre 2012
Il GSE esegue i necessari controlli per verificare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti; l'annullamento dei certificati presuppone modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto incidenti sulla quantificazione o sull'erogazione degli incentivi.
Per progetti presentati anteriormente al d.m. 11 gennaio 2017, il controllo deve essere condotto secondo la disciplina del 2012 e non può fondarsi sulla mera mancata produzione di documentazione non prevista.
art. 14, commi 2 e 3, delibera AEEG EEN 9/11
L'istante deve conservare documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione, del rispetto dei requisiti, del numero delle unità fisiche e del possesso delle autorizzazioni o permessi richiesti.
L'obbligo documentale non legittima richieste relative a documenti non previsti dalla normativa e non può giustificare la decadenza in assenza di falsità o irregolarità sostanziali.
d.m. 11 gennaio 2017, art. 12
Il GSE verifica la sussistenza e permanenza dei presupposti e requisiti, la conformità degli interventi, la congruenza tra incentivo e risparmi e la completezza e regolarità della documentazione.
La disciplina non è applicabile ratione temporis a RVC presentate anteriormente; il suo raffronto con il d.m. 2012 evidenzia l'ampliamento delle ipotesi di violazione rilevante previsto dalla normativa successiva.
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
È richiamato quale base normativa delle misure conseguenti alle violazioni rilevanti nell'accesso agli incentivi.
artt. 155 e ss. c.p.c. e art. 2963 c.c.
Nel computo dei termini a giorni il dies a quo non si computa e il dies ad quem si computa.
In assenza di disciplina specifica, la regola generale comporta che il termine di dieci giorni decorrente dal 18 giugno scadesse il 28 giugno a mezzanotte.
art. 40 c.p.a.
La domanda risarcitoria deve contenere un'allegazione completa e autosufficiente dei fatti costitutivi della pretesa.
art. 2697 c.c.
Nell'azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo opera pienamente il principio dispositivo: il ricorrente deve allegare e provare gli elementi costitutivi dell'illecito.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile deve costituire conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva.
La domanda deve rappresentare chiaramente la relazione causale tra condotta amministrativa ed evento pregiudizievole.
Massime di principio
- Il termine assegnato dall'amministrazione per le osservazioni partecipative deve essere rispettato integralmente: in assenza di una disciplina speciale, nel computo dei termini a giorni il giorno iniziale non si computa e quello finale si computa; il provvedimento conclusivo adottato prima della scadenza è illegittimo per lesione della partecipazione procedimentale.
- Il GSE può svolgere controlli e chiedere integrazioni documentali necessarie alla verifica dei presupposti degli incentivi, ma deve applicare la disciplina vigente al momento della presentazione del progetto e non può fondare l'annullamento o la decadenza sulla mancata produzione di documenti non previsti dalla normativa applicabile, in assenza di falsità, irregolarità sostanziali, inadempimenti o sopravvenuta carenza dei requisiti.
- I controlli sugli incentivi devono essere proporzionati, svolti in contraddittorio e riferiti ai singoli progetti o richieste; non possono trasformarsi in un controllo massivo e generalizzato sull'intera attività dell'operatore economico.
- In appello sono inammissibili i motivi nuovi rispetto a quelli dedotti nel giudizio di primo grado, salvo i casi eccezionali di motivi aggiunti previsti dall'art. 104, comma 3, c.p.a.
- La domanda risarcitoria davanti al giudice amministrativo deve allegare già nell'atto introduttivo, in modo specifico e autosufficiente, la condotta illecita, l'evento dannoso, il nesso causale e gli altri elementi costitutivi della responsabilità; la successiva prova può riguardare soltanto fatti già compiutamente allegati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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