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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11894/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto dirigenziale con cui a una persona fisica veniva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto dalla disciplina sul trasferimento transfrontaliero di denaro contante. Durante un controllo su un treno proveniente dall'estero, l'interessato veniva trovato in possesso di una cambiale di ingente valore, poi ritenuta falsa. Egli proponeva opposizione sostenendo che un titolo falso non potesse essere assimilato al denaro contante ai fini dell'obbligo dichiarativo e che comunque mancasse l'elemento soggettivo dell'illecito, poiché non aveva consapevolezza di detenere valori dichiarabili. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo la falsità del titolo incompatibile con la negoziabilità e con la configurabilità dell'illecito. In appello, però, il Ministero otteneva la riforma della decisione: la Corte territoriale riteneva irrilevante la falsità del titolo e ne affermava l'inclusione nella nozione ampia di denaro contante, valorizzando la finalità preventiva e di controllo della normativa. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 195/2008 e dell'art. 1 l. n. 689/1981, per avere la sentenza incluso un titolo falso nella nozione di denaro contante; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'assimilazione del titolo falso al denaro contante; (3) nullità per violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto la falsità del titolo non adeguatamente provata o comunque contestata. La Suprema Corte ha respinto tutte le censure, affermando che l'obbligo dichiarativo opera in modo oggettivo e che l'infrazione si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione, senza che rilevi l'effettiva negoziabilità o l'idoneità concreta del titolo a produrre un reale movimento di capitali; ha inoltre ritenuto sufficiente, sul piano soggettivo, la coscienza e volontà del fatto omissivo, senza necessità di una specifica consapevolezza dell'illiceità. La doglianza sulla motivazione apparente è stata giudicata infondata, e il terzo motivo è stato considerato assorbito e comunque irrilevante. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione alla sanzione amministrativa. Ha ritenuto corretta l'interpretazione estensiva della nozione di denaro contante ai fini dell'obbligo dichiarativo transfrontaliero, includendovi anche titoli astrattamente negoziabili, e ha escluso sia il vizio di motivazione apparente sia la violazione delle norme processuali invocate. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195

    chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane

    L'obbligo dichiarativo ha natura oggettiva e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine; non rileva la concreta negoziabilità o l'effettiva utilizzazione del titolo, ma la sua idoneità astratta a costituire rapporti obbligatori e a presidiare il controllo dei movimenti transfrontalieri di capitali.

  • art. 1 d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195

    La nozione di denaro contante è intesa in senso ampio e comprende anche titoli al portatore o astrattamente negoziabili, senza che la falsità del titolo ne escluda automaticamente la riconducibilità alla disciplina dichiarativa.

  • art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Invocato dal ricorrente a sostegno dei principi di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative; la Corte ritiene tuttavia prevalente l'interpretazione sistematica e teleologica della disciplina di derivazione comunitaria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione; nel caso di specie la sentenza d'appello espone in modo intellegibile la ratio decidendi e quindi non è nulla.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto per motivazione apparente o per violazioni processuali è escluso perché la decisione di merito è sorretta da motivazione comprensibile e logicamente sviluppata.

  • artt. 115, 116 e 167 c.p.c.

    Le censure relative alla valutazione delle prove e alla mancata contestazione dei fatti sono state ritenute assorbite o comunque irrilevanti rispetto alla corretta qualificazione giuridica della condotta e della natura del titolo.

  • art. 3 Regolamento CE n. 1889/2005

    obbligo di dichiarazione a carico di ogni persona fisica che entri nella Comunità o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a € 10.000,00

    La disciplina europea mira a sorvegliare i movimenti transfrontalieri di denaro contante e a prevenire l'uso del sistema finanziario per il riciclaggio; l'illecito è di pericolo e non richiede un effettivo trasferimento di capitali illeciti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'obbligo di dichiarazione valutaria sui movimenti transfrontalieri di denaro contante ha natura oggettiva e si perfeziona con la sola omissione dell'adempimento, senza che sia necessario dimostrare un effettivo movimento di capitali o un uso concreto del titolo.
  • Ai fini della disciplina sul denaro contante, la nozione va interpretata in senso ampio e teleologico, comprendendo anche titoli astrattamente negoziabili o al portatore idonei a costituire rapporti obbligatori; la falsità o l'inidoneità concreta del titolo non esclude di per sé l'obbligo dichiarativo.
  • In tema di sanzioni amministrative di frontiera, il profilo soggettivo richiede soltanto la coscienza e volontà del comportamento omissivo; non è necessario che l'agente fosse consapevole dell'illiceità della condotta.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di comprendere il fondamento decisionale; non basta la sinteticità o il richiamo a precedenti, se la ratio decidendi è chiaramente esposta.
  • Quando una questione fattuale è irrilevante rispetto alla corretta qualificazione giuridica della condotta, le doglianze sulla prova di tale fatto possono essere assorbite e non incidere sull'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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