Sentenza del 23/01/2018 n. 163 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - accertamento induttivo - studi di settore - presunzioni gravi precise e concordanti - sono necessarie. Accertamento induttivo - confutazione in parte qua delle conclusioni - motivazioni puntuali - riscontri analitici - sono necessari - rinvio a ragioni non circostanziate - non è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’omessa presentazione, entro il termine previsto, della dichiarazione annuale di consumo di energia elettrica relativa al 2006 e l’omesso versamento degli acconti dell’accisa e dell’addizionale provinciale. La società sosteneva che i propri debiti fossero stati compensati con crediti maturati presso altri uffici doganali e che, pertanto, non vi fosse stata evasione né potessero essere applicate sanzioni. L’Agenzia sosteneva invece che la compensazione nazionale, autorizzata solo successivamente, costituisse una mera modalità contabile di estinzione del debito, non idonea a eliminare le violazioni già consumate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello principale dell’Agenzia e respinto sia il ricorso originario sia l’appello incidentale della società. Ha stabilito che la dichiarazione doveva essere presentata all’Ufficio di Parma entro il 20 febbraio 2007 e che la presenza di crediti verso altri uffici non dispensava la società dall’obbligo dichiarativo e dal pagamento degli acconti. La compensazione, richiesta solo dopo la contestazione delle violazioni e accordata nel 2009, non ha eliminato l’illecito né le conseguenze sanzionatorie. La sanzione per l’omessa dichiarazione è stata quindi ricondotta al minimo previsto dall’art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 504/1995, pari al doppio dell’imposta evasa o tentata di evadere, per Euro 115.540,96. La società è stata inoltre condannata alle spese processuali, liquidate in Euro 5.000, oltre accessori, ed è stata dichiarata tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 55 del d.lgs. n. 504/1995 – Testo Unico delle Accise
Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di consumo.
L’obbligo dichiarativo è autonomo e deve essere adempiuto presso l’ufficio territorialmente competente, anche quando il contribuente vanti crediti fiscali verso altri uffici.
Art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 504/1995 – Testo Unico delle Accise
La sanzione minima è pari al doppio dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere.
L’omessa dichiarazione annuale non integra una mera irregolarità formale quando impedisce all’amministrazione di determinare e liquidare l’imposta; si applica quindi la specifica sanzione prevista per tale violazione, non quella residuale.
Art. 1242 del codice civile
La compensazione opera tra debiti reciproci nei limiti della concorrenza dei rispettivi importi.
Gli effetti retroattivi della compensazione operano sul piano civilistico, ma non cancellano le violazioni tributarie già perfezionate né le relative sanzioni. Inoltre, la compensazione non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di integrale rigetto dell’impugnazione, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già corrisposto.
Massime di principio
- La compensazione di debiti tributari con crediti verso l’amministrazione, soprattutto se autorizzata o effettuata successivamente, non sostituisce gli adempimenti dichiarativi e i versamenti dovuti entro i termini.
- Un’omissione dichiarativa è sostanziale, e non meramente formale, quando impedisce all’amministrazione di conoscere la base imponibile e di liquidare il tributo.
- Gli effetti civilistici retroattivi della compensazione non eliminano le sanzioni relative a violazioni tributarie già perfezionate.
- Per ridurre una sanzione determinata secondo la misura prevista dalla legge, il giudice deve indicare elementi di fatto puntuali, analitici e verificabili; riferimenti generici a difficoltà economiche, congiunturali o di mercato non sono sufficienti.
- L’elemento soggettivo richiesto per una sanzione amministrativa tributaria non coincide necessariamente con il dolo specifico richiesto per alcuni reati: la consapevole inosservanza di obblighi professionali può essere sufficiente secondo la disciplina applicabile.
- Il contribuente che vanta crediti fiscali deve normalmente adempiere tempestivamente agli obblighi dichiarativi e di versamento e utilizzare separatamente le procedure previste per il rimborso o la compensazione.
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