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Sentenza

Sentenza n. 9766/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Verbale di ritiro cautelare ai sensi dell'art. 39 TULPS

Giustizia amministrativa202405187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'intervenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'andamento della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale di ritiro cautelare adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La persona fisica destinataria del verbale ha proposto ricorso per l'annullamento del ritiro cautelare adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, poiché l'interesse perseguito in giudizio era stato soddisfatto.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Il verbale impugnato era un atto di ritiro cautelare adottato ai sensi di tale disposizione; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della norma.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della soddisfazione dell'interesse perseguito dal ricorrente nel corso del giudizio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata tra le norme processuali applicabili, senza che il testo espliciti un'autonoma motivazione fondata su di essa.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata tra le norme processuali applicabili, senza che il testo espliciti un'autonoma motivazione fondata su di essa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'interesse perseguito dal ricorrente risulta integralmente soddisfatto e viene meno l'interesse alla decisione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio può giustificare la compensazione delle spese quando l'andamento complessivo della vicenda renda equa tale regolazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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