Cassazione Civile, Ordinanza n. 29172/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 15 gennaio 1997 e da un verbale di conciliazione del 1 marzo 1997, intervenuti in una lite agraria tra la convenuta e il padre dell’attore, in qualità di rappresentante di un’impresa agricola familiare. La parte attrice sosteneva che tali atti avessero prodotto il trasferimento diretto di un immobile a suo favore e chiedeva l’accertamento dell’avvenuto trasferimento, oltre al risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene. La controparte eccepiva invece che gli accordi avessero solo efficacia obbligatoria, costituendo un mero impegno a trasferire, e chiedeva in via riconvenzionale la declaratoria di nullità di tale obbligo, perché assimilabile a una donazione priva di corrispettivo. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d’appello riformava parzialmente, escludendo l’efficacia reale ma anche la nullità, ritenendo il trasferimento causalmente collegato alle reciproche rinunce delle parti. In cassazione la ricorrente deduceva cinque motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello; 2) violazione degli artt. 99, 112, 189 e 346 c.p.c. per erronea individuazione di un secondo motivo di gravame; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. per preteso giudicato interno sull’efficacia solo obbligatoria degli accordi; 4) violazione dell’art. 1362 c.c. per erronea interpretazione della volontà delle parti e della posizione del figlio dell’originario contraente; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancato accoglimento delle domande di annullamento degli accordi, che secondo la ricorrente sarebbero state provate documentalmente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili il quarto e il quinto, perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e, quanto al quinto, perché privo della specifica indicazione e trascrizione dei documenti invocati. Ha quindi rigettato il ricorso, con nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della parte ricorrente. Ha escluso l’inammissibilità dell’appello, ha confermato la correttezza della lettura dell’atto di gravame operata dalla Corte territoriale, ha negato la formazione di giudicato interno sull’efficacia meramente obbligatoria degli accordi del 1997, e ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla interpretazione della volontà negoziale e sulla prova documentale, perché miravano a un riesame del merito e non rispettavano gli oneri di specificità del ricorso per cassazione. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché la parte intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L’appello è inammissibile solo se non contiene una critica sufficientemente specifica alle rationes decidendi della sentenza impugnata; è sufficiente che dall’atto si possano individuare le censure e il loro nucleo argomentativo.
art. 99 c.p.c.
Richiamato insieme agli altri artt. processuali per contestare la ricostruzione del gravame; la Corte ribadisce la libertà del giudice di appello di interpretare il contenuto dell’atto di impugnazione.
art. 112 c.p.c.
Il giudice di appello deve pronunciarsi sui temi effettivamente devoluti con l’impugnazione; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente individuato le censure dedotte.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma nella sentenza impugnata.
art. 346 c.p.c.
Le questioni non espressamente riproposte si intendono rinunciate; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato interno o una mancata devoluzione delle questioni.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni non investite dall’impugnazione; qui la statuizione sull’efficacia meramente obbligatoria era stata implicitamente e sostanzialmente censurata.
art. 1362 c.c.
L’interpretazione dei contratti è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, da indicarsi specificamente.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente che contesti la valutazione di documenti deve assolvere l’onere di specifica indicazione e trascrizione del contenuto documentale; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure dedotte come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È necessario indicare specificamente i documenti posti a fondamento del ricorso e riprodurne il contenuto essenziale; la mancanza di tale onere rende il motivo inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello l’onere di specificità dei motivi è soddisfatto quando l’atto consente di individuare con chiarezza le statuizioni censurate e le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, anche senza formule sacramentali.
- La corretta interpretazione dell’atto di appello spetta al giudice del gravame, il quale può desumerne i motivi effettivi dalla sostanza delle doglianze e non solo dalla loro formale intestazione.
- Il giudicato interno non si forma su una statuizione che sia stata, anche implicitamente ma inequivocamente, investita dall’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado.
- Le censure in cassazione che investono l’interpretazione di un contratto o di un atto negoziale sono ammissibili solo se indicano specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- Il ricorso per cassazione che lamenti omessa o erronea valutazione di documenti deve rispettare rigorosamente l’onere di indicarne la sede processuale e di trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere un nuovo giudizio di merito o una rivalutazione del materiale istruttorio.
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