Cassazione Civile, Sentenza n. 33221/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Esecuzione immobiliare promossa nei confronti di Valery S.r.l. in qualità di terzo datore d'ipoteca per un credito originario nei confronti di Edilgen S.r.l.; Valery aveva proposto opposizione e reclamo, il processo esecutivo veniva sospeso e poi dichiarato estinto per mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine previsto (art. 624, comma 3 c.p.c.). Phoenix (mandataria di Tiberius SPV) impugnava la declaratoria di estinzione; in cassazione il ricorrente denunciava l'errore delle decisioni di merito. La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio una nullità: la mancata partecipazione della debitrice principale Edilgen S.r.l., pur essendo litisconsorte necessario nelle cause connesse alla procedura esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'omissione della chiamata o della partecipazione della debitrice principale (Edilgen S.r.l.) integri una nullità del contraddittorio rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Per questo ha cassato la sentenza impugnata (che aveva confermato l'estinzione del processo esecutivo) e ha rinviato al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso giudice, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
artt. 602 e ss. cod. proc. civ.
Norme che disciplinano l'esecuzione forzata sugli immobili e l'esecuzione promossa nei confronti di terzi; la Corte le inquadra come riferimento per l'esecuzione dedotta contro il terzo datore d'ipoteca.
art. 624, comma 3, cod. proc. civ.
Regola il termine che il giudice dell'esecuzione concede per instaurare il giudizio di merito dopo il rigetto dell'istanza di sospensione; nel caso il mancato rispetto del termine ha portato all'accertamento dell'estinzione del processo esecutivo, ma la Corte ha rimarcato che il vizio principale è la mancata chiamata del debitore necessario.
art. 630 cod. proc. civ.
Disposizione sul reclamo contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione; la decisione assunta in esito al reclamo ha portato alla pronuncia di estinzione, ma la Corte ha valutato l'integrità del contraddittorio in relazione a tale reclamo.
art. 383, comma 3, e art. 354 cod. proc. civ.
Norme utilizzate per l'effetto della cassazione per nullità: la Corte dispone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. in L. n. 176/2020) e successive proroghe
Disposizioni eccezionali che hanno consentito la trattazione e decisione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, applicate alla presente causa.
Massime di principio
- Nelle procedure esecutive e nelle cause connesse è obbligatoria la partecipazione del debitore principale: la sua esclusione compromette la validità del contraddittorio e può determinare una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
- La mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine previsto ai sensi dell'art. 624 c.p.c. può condurre all'estinzione del processo esecutivo, ma ogni accertamento di estinzione richiede un contraddittorio completo, comprensivo del debitore principale.
- La nullità per difetto di litisconsorzio necessario è sanabile solo con la rinnovazione del contraddittorio: la Corte di legittimità di norma cassera e rinvierà ad altro giudice per nuovo esame.
- Chi agisce in procedura esecutiva (creditore o terzo intervenuto) deve attivarsi perché siano chiamate e partecipino tutte le parti necessarie; dall'altro lato, la parte che subisce provvedimenti pregiudizievoli dovrebbe verificare e far valere tempestivamente l'assenza di parti necessarie.
- Le questioni di nullità derivanti da mancata partecipazione del debitore principale possono essere rilevate d'ufficio in qualsiasi grado, pertanto è un profilo essenziale da controllare nelle impugnazioni.
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