Cassazione Penale, Ordinanza n. 10130/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Brescia aveva assolto l'imputato dai reati di tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ritenendo la particolare tenuità del fatto. Avverso tale decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formulando censure che, secondo la Corte, miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, cioè una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione assolutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero dirette a sollecitare un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, poiché la Corte di cassazione non può procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. È stata quindi confermata la sentenza assolutoria del Tribunale, fondata sulla particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
artt. 56, 624-bis c.p.
Richiamati come base dei reati contestati nella formulazione originaria; la decisione non entra nel merito della loro configurazione, ma si limita a rilevare che il Tribunale ha assolto per particolare tenuità del fatto.
art. 337 c.p.
Indicato tra i reati contestati; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione di inammissibilità.
art. 582 c.p.
Indicato tra i reati contestati; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione di inammissibilità.
art. 131-bis c.p.
La sentenza impugnata ha assolto per particolare tenuità del fatto, istituto richiamato come base della decisione assolutoria.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651
Le Sezioni Unite vengono richiamate per ribadire che è preclusa in cassazione la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, essendo riservata al giudice di merito la valutazione degli elementi di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
- La mera contestazione della ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito non integra di per sé un vizio di legittimità se non indica un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante.
- Quando la sentenza impugnata fonda l'assoluzione sulla particolare tenuità del fatto, una censura che miri solo a sovvertire quel giudizio in fatto è inammissibile in sede di legittimità.
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