Sentenza n. 2929/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del DPCM 8 aprile 2024 di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2022 destinata alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, visto e annotato in data 23 aprile 2024 e conosciuto in data 11 luglio 2024; - della DICA n. 35009 del 3 dicembre 2024, con cui è stato il preavviso di rigetto della domanda; - della DICA n. 36872 del 19 dicembre 2024, di conferma del preavviso di rigetto; - di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati ancorché non conosciuto quanto ai motivi aggiunti presentati il 30 maggio 2025: - del DPCM 23 Gennaio 2025, recante rettifica al DPCM 8 Aprile 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 11.3.2025 n. 678 e pubblicato sul sito istituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4.4.2025, nella sezione “Pubblicità legale”, in ogni sua parte compresa di allegati (All. D) - di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto, connesso o conseguente a quelli impugnati ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DPCM di ripartizione della quota dell'otto per mille per l'annualità 2022, successivamente rettificato quanto alla motivazione di esclusione del progetto dal finanziamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva richiesto un contributo di euro 457.959,65 per il progetto «Ultimo Miglio - percorsi di autonomia per donne migranti fuoriuscite dal circuito dell’accoglienza», nell'ambito della quota dell'otto per mille statale relativa all'annualità 2022. Inizialmente l'Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto richiamando la carenza del requisito statutario minimo dei tre anni e l'assenza della lettera di incarico del responsabile tecnico. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 76/1998, dei principi di correttezza, imparzialità e proporzionalità, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, sostenendo che i requisiti dovessero essere verificati alla data di presentazione della domanda, quando non aveva ancora ottenuto il contributo relativo all'annualità 2021. Dopo la riammissione della domanda, la Commissione tecnica ha tuttavia rilevato che il progetto 2022 era identico a quello già ammesso a finanziamento per l'annualità 2021. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il DPCM 23 gennaio 2025, che aveva rettificato la motivazione dell'esclusione sostituendo il riferimento alla carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi con quello al progetto già finanziato con il DPCM 21 aprile 2023. Ha contestato anche la violazione dell'art. 2-bis, comma 8, del d.P.R. n. 76/1998, dell'art. 3 Cost. e dei principi di correttezza, imparzialità e proporzionalità, sostenendo che al momento della domanda non fosse ancora intervenuta l'assegnazione del contributo 2021 e che il divieto di doppio finanziamento non avesse carattere assoluto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al ricorso introduttivo, poiché l'Amministrazione, riconosciuto l'erroneo preavviso di rigetto e il pregiudizio arrecato alla partecipazione procedimentale, aveva riam¬messo la domanda alla valutazione e successivamente adottato il DPCM 23 gennaio 2025, sostitutivo della motivazione originaria. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudice ha ritenuto irrilevante che, alla data di presentazione della domanda 2022, non fosse ancora stata comunicata la concessione del contributo 2021: la ragione dell'esclusione non consisteva nella mancata dichiarazione della precedente concessione, ma nell'identità oggettiva tra il progetto 2022 e quello già finanziato per il 2021, circostanza non contestata. L'art. 2-bis, comma 8, del d.P.R. n. 76/1998, pur riferendosi espressamente ai soggetti già destinatari di contributi e agli interventi complementari o integrativi di interventi non completati, esprime la ratio di evitare la duplicazione di finanziamenti pubblici per progetti sovrapponibili. Se è escluso il finanziamento di interventi meramente complementari o integrativi di progetti già finanziati e non completati, a maggior ragione deve ritenersi escluso il finanziamento di un progetto identico. La successiva ammissione a finanziamento del progetto 2021, intervenuta nelle more della valutazione della domanda 2022, rendeva comunque operativa la causa ostativa, determinando l'inammissibilità della richiesta identica per l'annualità successiva. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nel preavviso di rigetto, quale disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
artt. 3 e 4 d.P.R. 76/1998
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocati dalla ricorrente per sostenere che i requisiti soggettivi e oggettivi dovessero essere posseduti e comprovati alla data di presentazione della domanda.
art. 2-bis, comma 8, d.P.R. 76/1998
la concessione a soggetti che siano già stati destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.
La disposizione, anche nella versione modificata dal d.P.R. n. 213/2024, esprime il divieto di duplicazione del finanziamento pubblico e impedisce, a fortiori, il finanziamento di un progetto identico a uno già finanziato e non completato.
art. 3 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalla ricorrente unitamente ai principi di correttezza, imparzialità e proporzionalità; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 5 d.P.R. 76/1998
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individuato quale base normativa della Commissione tecnica competente alla valutazione delle domande.
Massime di principio
- Il divieto di doppio finanziamento previsto dall'art. 2-bis, comma 8, del d.P.R. n. 76/1998 deve essere interpretato alla luce della sua ratio antielusiva e di tutela della corretta allocazione delle risorse pubbliche: esso impedisce non solo il finanziamento di interventi complementari o integrativi non completati, ma, a fortiori, anche il finanziamento di un progetto identico a uno già finanziato.
- Ai fini dell'applicazione del divieto di doppio finanziamento, rileva l'identità oggettiva tra i progetti e non la circostanza che, alla data di presentazione della domanda per l'annualità successiva, non fosse ancora stata comunicata o formalmente disposta la concessione del contributo relativo all'annualità precedente.
- Quando la concessione del contributo per il progetto precedente interviene nelle more della valutazione della domanda successiva, l'identità dei due progetti determina comunque l'inammissibilità della richiesta successiva, poiché la duplicazione del finanziamento si perfeziona prima della decisione amministrativa finale.
- Se la norma esclude il finanziamento di interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati e non completati, deve ritenersi necessariamente escluso anche il finanziamento di un intervento integralmente identico a quello precedente, senza necessità di una specifica previsione testuale dell'ipotesi di identità.
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