Sentenza n. 3270/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1741/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1741/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione e rimasta ineseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per l’anno scolastico 2023/2024, la somma complessiva di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza tuttavia dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente. L’Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella decisione giudiziale. Sono dovuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, nei limiti stabiliti dalla legge e dal titolo. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l’ammontare dovuto deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Il TAR ha ritenuto decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Per l’eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente il dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e 1283 e seguenti c.c.
Regolano la spettanza, la misura e la decorrenza degli interessi; i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione, che deve verificare il dovuto alla luce del titolo e della disciplina legale applicabile.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria non costituisce o determina ex novo il diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo giudiziale; la sua esatta dimensione si ricava dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti o adempimenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi unilateralmente predisposti dal creditore non vincolano definitivamente l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l’amministrazione deve verificare misura e decorrenza delle somme dovute in conformità al titolo giudiziale e alla disciplina legale degli interessi.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, l’inadempimento dell’amministrazione a un’obbligazione pecuniaria può essere fatto valere mediante azione di ottemperanza, ove il titolo sia rimasto ineseguito.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l’inutile scadenza del termine.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente pubblico cui l’attività commissariale è affidata in ragione dei compiti istituzionali già svolti nella gestione della spesa pubblica, non è dovuto uno specifico compenso per l’incarico commissariale.
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