Cassazione Penale, Sentenza n. 10343/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Allegretta impugnava la sentenza del 27/04/2021 della Corte di Appello di Bari, che aveva confermato la condanna di primo grado per ricettazione e detenzione/porto illegittimo di arma comune da sparo. Ha dedotto: (1) errata applicazione dell'art. 163, comma 3, cod.pen., sostenendo che, essendo all'epoca del fatto minorenne infradiciannovenne ma non ancora ventunenne (nato 21/02/2001; fatto 03/06/2019), la sospensione condizionale della pena doveva essere concessa anche in relazione alla pena pecuniaria, posto che la pena detentiva (2 anni) e la pena pecuniaria, ragguagliata ai sensi dell'art. 135, complessivamente non superano il limite di 2 anni e sei mesi; (2) mancata motivazione circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che tali attenuanti erano state riconosciute ad altri imputati e che egli, essendo il più giovane e responsabile di una sola imputazione meno grave, avrebbe dovuto ottenere un apprezzamento favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per il primo motivo: ha constatato che l'imputato aveva meno di 21 anni al momento del fatto e che, pertanto, l'art. 163, comma 3, cod.pen. si applicava; la Corte di Appello aveva erroneamente negato l'estensione del beneficio alla pena pecuniaria limitandosi a considerare l'entità della sola pena detentiva. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena, riconoscendo il beneficio anche quanto alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod.proc.pen. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è stato invece dichiarato inammissibile per aspecificità: il Tribunale aveva già riconosciuto le attenuanti con giudizio di equivalenza in ragione della scelta processuale e la censura del ricorrente non ha adeguatamente affrontato le argomentazioni del giudice di merito, determinando l'inammissibilità ai sensi dei principi richiamati in materia.
Norme richiamate
art. 163, comma 3, cod. pen.
"Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi"
La norma è stata interpretata nel senso che per i maggiorenni tra 18 e 21 anni la sospensione condizionale può riguardare anche la pena pecuniaria se, dopo il ragguaglio ai sensi dell'art.135, il complesso delle pene non supera i 2 anni e 6 mesi; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non abbia valutato correttamente il ragguaglio e l'età dell'imputato.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando ricorrono i presupposti, di annullare senza rinvio; la Corte l'ha applicata perché il giudizio prognostico favorevole e gli elementi di fatto erano sufficienti per riconoscere immediatamente il beneficio esteso alla pena pecuniaria.
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina le circostanze attenuanti (cd. attenuanti generiche). La Corte ha richiamato il fatto che il Tribunale aveva già riconosciuto le attenuanti con giudizio di equivalenza, per cui la censura non poteva limitarsi a ignorare quella motivazione.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio che l'inammissibilità per aspecificità può derivare dalla mancata correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e le argomentazioni rese dal giudice di merito; se l'appello non affronta le esplicitazioni del giudice, la censura è aspecifica e inammissibile.
Massime di principio
- Se l'imputato aveva più di 18 ma meno di 21 anni al momento del fatto, il giudice deve calcolare il ragguaglio della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 e valutare se, sommando le pene, il totale sia entro il limite di 2 anni e 6 mesi: in tal caso la sospensione condizionale può essere estesa anche alla pena pecuniaria.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando, in presenza di un giudizio prognostico favorevole già espresso dal giudice di merito e di elementi di fatto pacifici, non sono necessari nuovi accertamenti di merito (art. 620, comma 1, lett. l)).
- Le censure in sede di ricorso devono affrontare specificamente e in modo correlato le ragioni esplicitate dal giudice di merito; altrimenti si incorre nel vizio di aspecificità e nell'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Il riconoscimento di attenuanti a favore di altri imputati non obbliga automaticamente a riconoscerle in misura identica ad un singolo imputato: il giudice deve motivare la comparazione. Tuttavia, se il tribunale ha già esplicitato un giudizio di equivalenza motivato, il ricorso deve contestarne esplicitamente le ragioni per essere ammissibile.
- In fase di impugnazione è importante specificare con chiarezza quali mezzi e motivi vengono ancora coltivati, perché la rinuncia tacita o l'omessa critica delle motivazioni può precludere successivi rilievi in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →