Cassazione Civile, Ordinanza n. 34280/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, poiché la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in prossimità dell'udienza camerale; la rinuncia è stata accettata dal fallimento controricorrente. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio, senza condanna alle spese e senza i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da tre azioni promosse dal curatore fallimentare per ottenere la revoca o l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l.f., di: un contratto di utilizzo di area demaniale e servizi per impianti turistico-balneari; un contratto di vendita di un appartamento di nuova costruzione; un contratto di vendita di una bottega di nuova costruzione con portico e terreno, tutti stipulati tra le parti in data 12.10.1989. Il tribunale aveva rigettato le domande, mentre la corte d'appello, dopo consulenza tecnica d'ufficio per la stima del valore di mercato degli immobili, aveva accolto il gravame del fallimento. La società convenuta ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e dell'art. 66 l.f.; violazione dell'art. 115 c.p.c. nel testo previgente; ulteriore violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e dell'art. 66 l.f. per avere la corte territoriale deciso in modo ritenuto contrario all'orientamento di legittimità; nullità della sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come base normativa dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore
art. 66 L. Fall.
richiamato come fondamento della revocatoria fallimentare/azione esercitata dalla curatela
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 115 c.p.c.
invocato per denunciare l'asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta errata ripartizione dell'onere della prova
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della sentenza e vizi motivazionali
art. 342 c.p.c.
richiamato con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello
art. 391 c.p.c.
non espressamente citato nel testo fornito, ma la declaratoria di estinzione consegue alla rinuncia al ricorso accettata
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
richiamato indirettamente con riferimento alla mancata sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può dichiarare che non vi sia luogo a provvedere sulle spese e verificare l'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, restano assorbite le censure di violazione di legge, vizi processuali e difetto di motivazione proposte con il ricorso.
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