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Sentenza

Sentenza n. 2396/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento -della determinazione dirigenziale prot. CA/151134/2025 del 29/07/2025 notificata in data 01/08/2025 avente ad oggetto la cessazione della cd. “attività di friggitoria” della ricorrente, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento; -del rapporto informativo prot. 23482/2025; -della nota prot.CA/72410/2025 di comunicazione di avvio del procedimento; -delle note prot. CA/87031 del 19.05.2025, prot.CA/105467/2025, menzionate ma non comunicate; -della nota prot.CA/116640/2025 di preavviso di sospensione dell'attività limitatamente all'attività di cucina con cottura; -ove occorrer possa, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 64 bis del cd. “Regolamento d'Igiene”, introdotto con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 12/2019 e modificato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 140/2025;

Giustizia amministrativa202509217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che ha disposto la cessazione dell'attività di friggitoria, oltre agli atti presupposti e all'art. 64-bis del Regolamento di igiene di Roma Capitale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata tramite SCIA, ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale le ha ordinato di cessare l'attività di friggitoria entro quindici giorni, a seguito dell'accertamento dell'utilizzo di una friggitrice professionale e di sistemi di captazione e filtrazione con cappe e carboni attivi, anziché di una canna fumaria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2, comma 8-bis, e 19 l. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione sarebbe intervenuta oltre un anno dalla presentazione della SCIA e senza adottare un formale annullamento in autotutela. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 64-bis del Regolamento di igiene, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e arbitrarietà, sostenendo che il divieto riguardasse soltanto gli esercizi qualificabili come friggitorie in senso esclusivo o prevalente e non ogni attività di frittura svolta nell'ambito di una più ampia attività di ristorazione. Con il terzo motivo ha dedotto l'illegittimità derivata e propria dell'art. 64-bis, in relazione all'art. 272 d.lgs. 152/2006, sostenendo che gli impianti a carboni attivi potessero costituire sistemi equivalenti o preferibili alla canna fumaria e che la frittura non potesse essere automaticamente ricondotta alle industrie insalubri di seconda classe. Il TAR ha inoltre esaminato d'ufficio la compatibilità della disposizione regolamentare con l'art. 78, comma 1, lettera e), l.r. Lazio n. 22/2019.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e la determinazione dirigenziale del 29 luglio 2025 è stata annullata, sebbene non per la prospettata interpretazione restrittiva della nozione di friggitoria. Il TAR ha ritenuto che l'art. 64-bis, correttamente interpretato, si riferisca a ogni esercizio nel quale venga praticata la frittura di alimenti, anche se tale attività non è esclusiva o prevalente: la disposizione mira infatti a prevenire emissioni e odori molesti e non individua una categoria commerciale formalmente distinta. È stata quindi ritenuta infondata la censura relativa all'errata applicazione del regolamento all'attività della ricorrente. Il Collegio ha tuttavia rilevato che il comma 2 dell'art. 64-bis, nella parte in cui stabilisce la tendenziale preminenza della canna fumaria e subordina a condizioni rigide l'utilizzo di sistemi alternativi, contrasta con l'art. 78, comma 1, lettera e), l.r. Lazio n. 22/2019. Tale norma regionale impone ai Comuni di perseguire il miglioramento della salubrità degli ambienti anche favorendo l'impiego di apparati tecnologici innovativi ed ecologicamente avanzati, senza consentire di individuare aprioristicamente nella canna fumaria l'unico sistema idoneo. Il vizio non consiste nella possibilità di preferire la canna fumaria in astratto, ma nell'aver adottato tale preferenza senza un'istruttoria tecnico-scientifica idonea a dimostrare l'assenza di sistemi alternativi di efficacia pari o superiore. La disposizione regolamentare è stata pertanto disapplicata per contrasto con la fonte legislativa sovraordinata, con conseguente annullamento dell'atto applicativo. Il TAR ha precisato che, in assenza di una nuova disciplina regolamentare conforme alla legge regionale, deve ritenersi tendenzialmente equiparata la canna fumaria ai sistemi alternativi, inclusi gli impianti a carboni attivi, restando salvo il potere dell'amministrazione di verificarne l'adeguatezza nel caso concreto. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    La disciplina dei poteri dell'amministrazione sulla SCIA è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'intervento; il giudice ha deciso la controversia sulla base dell'illegittimità della disciplina regolamentare applicata, senza accogliere espressamente tale specifica censura.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla tardività dell'intervento amministrativo successivo alla SCIA; la decisione non fonda espressamente su tale disposizione l'accoglimento.

  • art. 64-bis del Regolamento di igiene di Roma Capitale

    «Le emissioni provenienti da attività, non residenziale, di cottura di alimenti in cui si usino attrezzature quali forni, cucine ed assimilabili, devono essere captate e convogliate in appositi condotti di espulsione»; è possibile installare apparati diversi, tra l'altro, con «esclusione delle attività di friggitoria»

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il riferimento alle attività di friggitoria comprende ogni esercizio nel quale si pratichi la frittura di alimenti, non soltanto gli esercizi dedicati esclusivamente o prevalentemente alla vendita di cibi fritti. Il comma 2, tuttavia, è stato ritenuto illegittimo e disapplicato nella parte in cui impone una preferenza aprioristica per la canna fumaria e limita l'uso dei sistemi alternativi senza adeguata istruttoria tecnica.

  • art. 216 r.d. 1265/1934

    «La seconda [classe comprende quelle industrie] che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato»

    La norma costituisce il riferimento statale per la classificazione delle industrie insalubri e conferma che la disciplina riguarda attività potenzialmente produttive di esalazioni nocive o moleste.

  • D.M. 5 settembre 1994

    Nell'elenco delle industrie insalubri di seconda classe sono comprese le «Friggitorie»

    Il riferimento alle friggitorie individua l'attività di frittura quale attività suscettibile di produrre esalazioni potenzialmente nocive, senza fornire una definizione normativa che limiti la nozione agli esercizi esclusivamente dedicati alla frittura.

  • art. 272 d.lgs. 152/2006

    La disposizione e il relativo allegato sono stati considerati rilevanti per l'elenco delle attività con emissioni scarsamente rilevanti, ma non decisivi per definire la nozione di friggitoria ai fini della disciplina comunale sullo smaltimento dei fumi, trattandosi di una normativa avente diversa finalità.

  • art. 78, comma 1, lettera e), l.r. Lazio n. 22/2019

    I Comuni devono prestare particolare attenzione alle modalità di smaltimento dei fumi e alla «incentivazione all'utilizzo di strumenti e apparati tecnologici innovativi, ecologicamente all'avanguardia»

    La norma costituisce parametro legislativo vincolante per la potestà regolamentare comunale: impone di perseguire il miglioramento della salubrità degli ambienti anche favorendo sistemi tecnologici innovativi e impedisce di individuare aprioristicamente nella canna fumaria l'unico sistema idoneo, in assenza di istruttoria tecnica.

  • art. 12, comma 2, regolamento regionale Lazio n. 1/2009

    In alternativa alle canne fumarie è possibile utilizzare «altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia»

    La disposizione conferma l'ammissibilità di sistemi alternativi alla canna fumaria, subordinata alla verifica della loro idoneità secondo la normativa vigente.

  • art. 34 c.p.a.

    Non citato espressamente nel testo; il giudice esercita comunque il potere di disapplicare la norma regolamentare illegittima ai fini della decisione sull'atto applicativo.

Massime di principio

  • Una disposizione regolamentare che vieti i sistemi alternativi alla canna fumaria per le attività di friggitoria può riferirsi a ogni esercizio nel quale si pratichi la frittura di alimenti, anche quando la frittura non costituisca l'attività esclusiva o prevalente, se la ratio della disciplina è la prevenzione delle emissioni e degli odori molesti.
  • La potestà regolamentare comunale in materia di smaltimento dei fumi delle attività di somministrazione deve rispettare la disciplina legislativa regionale che impone di favorire, ove tecnicamente idonei, apparati innovativi ed ecologicamente avanzati; il Comune non può individuare aprioristicamente nella canna fumaria l'unico sistema ammissibile.
  • La preferenza regolamentare per la canna fumaria è legittima soltanto se sorretta da un'adeguata istruttoria tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di sistemi alternativi di efficacia pari o superiore; in mancanza, la disposizione regolamentare contrastante con la legge regionale deve essere disapplicata dal giudice amministrativo ai fini della decisione sull'atto applicativo.
  • L'accertamento dell'idoneità di un sistema alternativo, quale un impianto a carboni attivi, deve essere svolto dall'amministrazione in concreto e non può essere escluso in via generale e astratta da una disciplina regolamentare priva di adeguata base istruttoria.
  • La disapplicazione della disposizione regolamentare illegittima che limita i sistemi alternativi comporta, in attesa di una nuova disciplina conforme alla legge, una tendenziale equiparazione tra canna fumaria e sistemi alternativi, fermo il potere dell'amministrazione di verificarne l'effettiva adeguatezza nel singolo caso.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInquinamento ed emissioniSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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