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Sentenza

Sentenza n. 948/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dei seguenti atti e provvedimenti relativi alla gara a procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 per “l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione di lavori finalizzati alla valorizzazione e rigenerazione urbana sostenibile dell’area delle ex caserme “Milano” e “Capozzi” site in località Carrassi – Bari”: - nota prot. DEMANIO.AGDDG01. REGISTRO PARCO GIUSTIZIA BARI n. 251 del 19 dicembre 2025 – conosciuta dall’odierna ricorrente a seguito della nota inviata dall’Agenzia del Demanio in data 20.01.2026 - con la quale l’Agenzia del Demanio – Direzione servizi del patrimonio ha richiesto al RTI Manelli S.p.A. (e per essa alla capogruppo Manelli Impresa S.p.a.) “una dichiarazione sottoscritta digitalmente, con la quale il legale rappresentante di ciascun componente il raggruppamento dichiari l’ultrattività dell’offerta presentata della procedura in oggetto per ulteriori 90 giorni nonché documentazione comprovante l’avvenuta proroga dell’originaria garanzia fideiussoria per il suddetto periodo, con decorrenza dalla data di scadenza della stessa” (doc. 10); - ogni atto e documento alla stessa presupposto, connesso e conseguente. - nonché per l’accertamento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. dell’obbligo della Stazione appaltante di provvedere in merito alla valutazione dei presupposti di legge e di lex specialis per l’esclusione del R.T.I. Manelli dalla gara in questione sotto i profili di seguito indicati; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Costruzioni Barozzi S.p.A. il 28 aprile 2026: - per l’annullamento della nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio del 26 marzo 2026 prot. 39 e degli atti connessi, successivi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202600393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note della stazione appaltante del 19 dicembre 2025 e del 26 marzo 2026, aventi a oggetto la conferma e l’ultrattività dell’offerta e della garanzia provvisoria del RTI secondo classificato, nonché il mancato avvio di verifiche finalizzate alla sua esclusione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, aggiudicataria della gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori del Parco della Giustizia di Bari, ha impugnato la nota del 19 dicembre 2025 con cui l’Agenzia del Demanio aveva richiesto al RTI secondo classificato, originariamente capeggiato da Manelli Impresa S.p.A., la conferma dell’ultrattività dell’offerta per ulteriori novanta giorni e la proroga della garanzia provvisoria. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la nota del 26 marzo 2026, con cui la stazione appaltante aveva nuovamente richiesto la conferma dell’offerta e della garanzia, rivolgendosi sia a Manelli sia a CMC Ravenna S.p.A., subentrata quale affittuaria del ramo d’azienda comprendente la posizione nella gara. La ricorrente ha dedotto: la perdita, a seguito dell’affitto di ramo d’azienda, della titolarità della posizione di gara e dei requisiti speciali e SOA in capo a Manelli e a CMC; la mancata e invalida dichiarazione di ultrattività dell’offerta ai sensi dell’art. 19.2 del disciplinare; la sussistenza di un grave illecito professionale per omesso o ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, in violazione del CCNL; gravi carenze esecutive relative a un precedente appalto, risolto dal Comune di Bergamo per grave inadempimento; l’omessa verifica e l’omessa applicazione delle cause di esclusione previste dal d.lgs. 36/2023. Con riferimento ai motivi aggiunti, ha contestato anche l’incertezza sull’identità dell’operatore legittimato a confermare l’offerta e il subentro nella posizione di gara, nonché il difetto di istruttoria, motivazione, trasparenza, par condicio e buon andamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’azione di annullamento contro entrambe le note. Le ha qualificate come meri atti gestori e interlocutori, privi di contenuto decisionale e di autonoma lesività, diretti soltanto a garantire la prosecuzione della gara e l’ultrattività dell’offerta e della garanzia provvisoria. Gli atti interni e preparatori non possono essere impugnati anticipatamente, ma soltanto insieme al provvedimento finale eventualmente lesivo, quale l’aggiudicazione in favore dell’operatore contro cui si agisce. Il giudice ha quindi ritenuto irrilevante esaminare nel merito le censure contro le note, richiamando anche la loro infondatezza già valutata, ai fini delle spese, in altro giudizio. Ha respinto l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., poiché la verifica del possesso dei requisiti riguarda obbligatoriamente il solo aggiudicatario; il RTI Manelli, essendo secondo classificato e non aggiudicatario, non imponeva alla stazione appaltante un obbligo attuale ed esigibile di provvedere anticipatamente sulla sua esclusione. Il TAR ha inoltre dato atto della sopravvenuta aggiudicazione alla ricorrente e della conseguente possibile carenza di interesse, ma ha definito il giudizio sulla base dell’inammissibilità e del rigetto delle domande. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta telematica utilizzata per la gara oggetto del giudizio.

  • art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della riconvocazione della commissione giudicatrice per il rinnovo delle operazioni valutative in esecuzione delle precedenti pronunce.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato per l’inversione procedimentale prevista dal disciplinare, con esame delle offerte prima della documentazione amministrativa.

  • art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente quale causa di esclusione collegata alla violazione degli obblighi derivanti dal contratto collettivo e al mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle gravi carenze nell’esecuzione di precedenti contratti.

  • art. 96, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Invocato per l’esclusione connessa alle cause di esclusione e agli obblighi di comunicazione relativi a fatti potenzialmente rilevanti.

  • art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle gravi carenze esecutive di un precedente contratto.

  • art. 98, comma 6, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione agli effetti della risoluzione per grave inadempimento di un precedente contratto.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo attuale ed esigibile dell’amministrazione di concludere un procedimento o adottare un provvedimento; tale presupposto non sussiste, prima delle determinazioni finali di gara, per la verifica e l’eventuale esclusione del concorrente secondo classificato.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato con riguardo alla definizione in forma semplificata del distinto giudizio relativo alla nuova aggiudicazione.

  • art. 19.2 del disciplinare di gara

    Prevede gli adempimenti relativi alla conferma dell’ultrattività dell’offerta e alla proroga della garanzia provvisoria; la sentenza non decide nel merito la loro corretta applicazione, dichiarando inammissibile l’impugnazione degli atti interlocutori.

Massime di principio

  • Gli atti interni, gestori o interlocutori adottati nel corso di una procedura di gara, privi di autonoma capacità lesiva e diretti soltanto a consentire la prosecuzione del procedimento, non sono immediatamente impugnabili; le relative censure devono essere dedotte contro il provvedimento finale eventualmente lesivo.
  • La richiesta della stazione appaltante di confermare l’ultrattività dell’offerta e di prorogare la garanzia provvisoria, quando non contiene una decisione definitiva sull’ammissione, sull’esclusione o sull’aggiudicazione, costituisce atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile.
  • Prima dell’adozione delle determinazioni finali di gara, non è esigibile, mediante azione avverso il silenzio, un provvedimento di esclusione di un concorrente secondo classificato, poiché la verifica obbligatoria del possesso dei requisiti riguarda l’aggiudicatario.
  • La cumulabilità nello stesso ricorso dell’azione di annullamento contro atti endoprocedimentali e dell’azione avverso il silenzio richiede una connessione oggettiva tra le domande; in mancanza, il cumulo può determinare l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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