Sentenza n. 1376/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 09.12.2025 - comunicata in pari data - con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha denegato l’autorizzazione paesaggistica richiesta in via preventiva, sulla variante in corso d’opera relativa al “Progetto per la costruzione di un fabbricato bifamiliare ad uso residenziale in Siracusa -OMISSIS- - Zona CR1a di P.R.G. (N.C.T. Siracusa F°26 P.LLE -OMISSIS-)”, già assentito dal Comune di Siracusa col permesso di costruire n. 75/2022 ed autorizzato dalla Soprintendenza medesima col parere paesaggistico n. 7865 del 07.10.2021; - ogni ulteriore atto o provvedimento, anche endoprocedimentale o istruttorio, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto, comprese – ove mai occorra – la nota di preavviso di rigetto (recte: di parere contrario) prot. n. -OMISSIS- del 22.09.2025, ed i presupposti pareri endoprocedimentali resi dalla S18.3 - Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici in data 02.09.2025 e 13.11.2025 (non altrimenti conosciuti dalle ricorrenti, ma trascritti nei provvedimenti impugnati).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica preventiva per una variante in corso d'opera relativa a un fabbricato bifamiliare, comprendente modifiche progettuali e la realizzazione di due piscine con relativi vani tecnici
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego della Soprintendenza relativo alla variante di un intervento già assentito con permesso di costruire e precedente autorizzazione paesaggistica. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina paesaggistica e del Regolamento del Parco Archeologico, sostenendo che l'Amministrazione avesse applicato soltanto i divieti degli artt. 12 e 13 del regolamento, omettendo di valutare la deroga prevista dall'art. 19, comma 2, per il completamento dell'edificazione su lotti interclusi già urbanizzati. Le ricorrenti hanno evidenziato che la stessa deroga era stata applicata dalla Soprintendenza nel 2021 per autorizzare il fabbricato principale, denunciando contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria e illogicità del successivo diniego. Hanno inoltre sostenuto che le piscine, per caratteristiche e dimensioni, fossero pertinenze escluse dal computo volumetrico e non riconducibili al divieto di nuove costruzioni. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e delle regole sulla motivazione, poiché, dopo il preavviso di parere contrario, l'atto finale si sarebbe limitato a riprodurre i motivi ostativi già comunicati, senza esaminare e confutare le osservazioni presentate, in particolare quelle relative all'applicabilità della deroga di cui all'art. 19, comma 2. La Soprintendenza ha chiesto il rigetto, sostenendo che le piscine costituissero nuove opere incidenti irreversibilmente sul territorio e generatrici di volume, che l'art. 19 consentisse soltanto il completamento dell'edificazione residua e non ulteriori volumi, e che l'art. 10-bis fosse stato formalmente rispettato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbenti le censure relative al difetto di motivazione e alla sostanziale violazione del contraddittorio procedimentale. Il diniego è apparso contraddittorio rispetto alla precedente autorizzazione del 2021, con la quale era stata assentita la realizzazione ex novo di un fabbricato bifamiliare, e non ha spiegato perché la deroga dell'art. 19, comma 2, del Regolamento del Parco non fosse applicabile anche alla variante. L'omissione è risultata particolarmente rilevante perché le ricorrenti avevano formulato osservazioni puntuali proprio su tale profilo. La Soprintendenza, invece di confrontarsi con tali argomentazioni, ha sostanzialmente riprodotto nel provvedimento finale il contenuto del preavviso, senza motivare il mancato accoglimento delle osservazioni. Il giudice ha chiarito che l'art. 10-bis l. 241/1990 impone, quando siano presentate osservazioni, una loro effettiva valutazione e una motivata presa di posizione nel provvedimento finale; il contraddittorio non può ridursi a una formula di stile. Le argomentazioni più approfondite svolte dall'Amministrazione in giudizio sono state dichiarate inammissibili perché integrative della motivazione e, quindi, postume, trattandosi di valutazioni che avrebbero dovuto confluire nell'atto conclusivo. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 alla violazione delle garanzie partecipative sostanziali dell'art. 10-bis. Il diniego e gli atti impugnati sono stati annullati, con obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi motivatamente sull'istanza, prendendo specifica posizione sull'applicabilità dell'art. 19, comma 2, del Regolamento del Parco. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
La norma impone una valutazione effettiva e una motivata presa di posizione sulle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; non è sufficiente riprodurre nel provvedimento finale i motivi ostativi già comunicati.
art. 21-octies l. 241/1990
La sanatoria dei vizi formali non è applicabile alla violazione delle garanzie sostanziali dell'art. 10-bis, quando l'Amministrazione ometta di valutare e controdedurre sulle osservazioni del privato nella sede procedimentale.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La norma è richiamata tra quelle dedotte dalle ricorrenti in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica, ma la sentenza definisce la controversia sulla base dei vizi motivazionali e partecipativi senza pronunciarsi nel merito della compatibilità paesaggistica della variante.
art. 19, comma 2, Regolamento del Parco Archeologico di Siracusa
La disposizione derogatoria avrebbe dovuto essere specificamente valutata dalla Soprintendenza anche rispetto alla variante, alla luce della precedente applicazione favorevole e delle osservazioni formulate dalle ricorrenti.
artt. 12 e 13 Regolamento del Parco Archeologico di Siracusa
Le disposizioni sono state poste dalla Soprintendenza a fondamento del diniego, ma il provvedimento non ha spiegato adeguatamente il rapporto tra tali divieti e la deroga prevista dall'art. 19, comma 2.
art. 15, lett. e), l.r. 78/1976
La norma è richiamata nel quadro della disciplina della fascia di rispetto archeologica, senza essere oggetto di una specifica statuizione autonoma.
art. 20 l.r. 20/2000
La norma è indicata tra quelle la cui violazione è stata dedotta, ma il ricorso è deciso per i vizi di motivazione e di contraddittorio procedimentale.
Massime di principio
- Quando il privato presenta osservazioni a seguito del preavviso di rigetto, il provvedimento finale non può limitarsi a riprodurre i motivi ostativi già comunicati: l'Amministrazione deve valutare effettivamente le osservazioni e motivare il loro eventuale mancato accoglimento, confrontandosi con gli argomenti specificamente dedotti.
- L'obbligo derivante dall'art. 10-bis l. 241/1990 riguarda principalmente la motivazione del provvedimento finale e assicura un contraddittorio procedimentale collaborativo e difensivo, funzionale anche alla completezza dell'istruttoria.
- La motivazione di un diniego paesaggistico è illegittima quando non consente di comprendere per quali ragioni una disciplina derogatoria, già applicata dall'Amministrazione in relazione al progetto originario, non possa essere applicata anche alla variante oggetto dell'istanza.
- Le valutazioni di competenza dell'Amministrazione non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio mediante memorie difensive, poiché ciò integra una motivazione postuma vietata e priva il giudice e il privato della possibilità di verificare la legittimità dell'esercizio originario del potere.
- La sanatoria prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non si estende all'omessa valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis, quando tale omissione incide sulla garanzia partecipativa sostanziale e richiede una specifica controdeduzione nella sede amministrativa.
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