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Sentenza

Sentenza del 26/04/2018 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Fatture per operazioni inesistenti ed onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare genericamente la fattura, ma deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione o il coinvolgimento del contribuente nella frode. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché siano idonee e significative. Dal testo non risulta l'esito concreto del giudizio né se il ricorso sia stato accolto o rigettato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in materia di fatture per operazioni inesistenti, oggettivamente o soggettivamente, oppure relative a operazioni realmente eseguite ma inserite in un sistema negoziale fraudolento ai danni dell'Erario. L'Ufficio deve dimostrare che l'operazione non è stata effettuata, che non è stata effettuata tra i soggetti indicati nella fattura, oppure che il documento si riferisce a una frode alla quale il cessionario o committente ha partecipato o della quale era consapevole.

Massime di principio

  • In presenza di una contestazione relativa a fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve preliminarmente fornire elementi concreti, anche presuntivi, che dimostrino l'inesistenza dell'operazione o la sua natura fraudolenta.
  • Per le operazioni soggettivamente inesistenti non è sufficiente dimostrare che il fornitore effettivo fosse diverso da quello indicato: occorre anche provare, o rendere altamente plausibile, la consapevolezza o partecipazione del cessionario alla frode.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve dimostrare di aver agito con ordinaria diligenza e di non essere stato consapevole della frode.
  • La regolare esistenza formale della fattura non è da sola decisiva, ma neppure la mera irregolarità del fornitore consente automaticamente di negare la deduzione del costo o la detrazione dell'IVA.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla realtà economica dell'operazione, sull'identità effettiva delle parti e sugli elementi che potevano rendere riconoscibile la frode al contribuente.

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