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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21349/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEG/reddito d’impresa per l’anno 2003, una sopravvenienza attiva di euro 229.704,00/229.704,03, emersa dalle scritture contabili della società e riferita ai rapporti debito/credito con una società commerciale poi fallita. In origine la controversia era già passata in cassazione, che aveva annullato con rinvio per difetto di motivazione la sentenza regionale che aveva rigettato l’appello della contribuente. Nel giudizio di rinvio la CTR ha accolto l’appello della società, ritenendo applicabile l’art. 14 l. 289/2002 e negando invece la rilevanza ex art. 55 t.u.i.r., sul rilievo che la passività eliminata non fosse collegata a spese precedentemente dedotte. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 55 t.u.i.r. e dell’art. 14 l. 289/2002: sostiene che la sopravvenienza attiva derivante dall’eliminazione di una posta passiva reale e iscritta in bilancio, a seguito del venir meno del debito per effetto della vicenda fallimentare del creditore, integra comunque componente positiva tassabile; al contrario, l’art. 14 l. 289/2002 riguarda soltanto attività o passività fittizie, inesistenti o sovrastimate, non poste effettive. La società intimata non ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia. Ha chiarito che l’art. 14 l. 289/2002 consente la regolarizzazione soltanto di attività o passività fittizie/inesistenti o sovraindicate, senza emersione di componenti reddituali, mentre l’art. 55 t.u.i.r. ricomprende tra le sopravvenienze attive anche la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi, quando la posta debitoria, inizialmente reale, venga meno per fatti sopravvenuti. Nel caso concreto, la passività iscritta in bilancio era effettiva e collegata a rapporti commerciali reali; la sua eliminazione, parallelamente alla perdita su crediti contabilizzata dalla società in relazione al fallimento della controparte, costituiva sopravvenienza attiva imponibile. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione

  • art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)

    la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi costituisce sopravvenienza attiva imponibile; la norma non si applica alle sole passività fittizie, ma alle passività reali divenute inesistenti per fatti sopravvenuti

  • art. 14, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    consente di eliminare attività o passività fittizie, inesistenti o sovrastimate senza far emergere componenti positivi o negativi di reddito; non si applica a poste reali ed effettive

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è richiamato per la riassunzione del giudizio a seguito della precedente cassazione con rinvio

Massime di principio

  • In materia di reddito d’impresa, la sopravvenienza attiva si realizza anche quando una passività già iscritta in bilancio venga meno per un fatto sopravvenuto e certo, indipendentemente dal fatto che la posta fosse collegata a costi fiscalmente dedotti in passato.
  • L’eliminazione contabile di una passività reale non può essere ricondotta alla disciplina della regolarizzazione di attività o passività fittizie o inesistenti prevista dalla legge sul condono, perché tale disciplina presuppone l’inesistenza originaria o la falsità della posta contabile.
  • Ai fini dell’art. 55 t.u.i.r., ciò che rileva è la sopravvenuta cessazione della posizione debitoria iscritta, non la pregressa deducibilità fiscale del costo a cui il debito fosse eventualmente connesso.
  • Quando, nello stesso contesto economico, il contribuente elimina un credito per perdita su crediti e insieme elimina il corrispondente debito, la seconda posta può costituire componente positiva di reddito se il debito era reale e viene meno per un evento oggettivo sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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