Cassazione Penale, Sentenza n. 9271/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/06/2023 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 263, comma 5 c.p.p. al provvedimento con cui il pubblico ministero aveva rifiutato la restituzione di Euro 15.100,00 sequestrati il 29/12/2022. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) abnormità del provvedimento perché il G.I.P. si sarebbe sostituito al P.M. ordinando la trasmissione del presunto corpo del reato da un procedimento all'altro (collegamento con procedimento per art. 73 DPR 309/1990 instaurato successivamente al sequestro); (2) omissione da parte del G.I.P. nell'indicare la rilevanza del sequestro ai fini dell'accertamento dei fatti contestati; (3) omissione di valutazione delle prove difensive che attesterebbero la legittima provenienza del denaro da una successione ereditaria (nonno Ticchi Sigismondo), contestando pertanto la legittimità del sequestro come non giustificato in relazione ai fatti contestati ai sensi dell'art. 73 T.U. stupefacenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato in tutte le sue parti. La Corte ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) non esiste abnormità perché la giurisprudenza ammette il sequestro di somme di denaro come beni pertinenti al reato di spaccio; (2) il G.I.P. ha adeguatamente motivato il vincolo di pertinenzialità richiamando le risultanze della copia forense del cellulare sequestrato, gli esiti della perquisizione e l'arresto successivo, che collegano la somma all'attività di spaccio; (3) la produzione difensiva non è riuscita a superare l'inverosimiglianza della tesi ereditaria, anche alla luce delle modalità di occultamento del denaro (sottovuoto nel letto insieme a una pistola) e della totale assenza di prove documentali sulla presunta eredità. Pertanto è stata dichiarata legittima la trasmissione del corpo del reato al procedimento collegato e confermata la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
richiamato, con riferimento alla natura del reato e alla confisca ai sensi del comma 7-bis
Le somme di denaro possono costituire prodotto o profitto del reato e beni pertinenti rispetto al reato di spaccio; il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis è quindi legittimo quando sussistono elementi che collegano il denaro all'attività illecita.
art. 263, comma 5 c.p.p.
norma invocata per l'opposizione al provvedimento di rigetto della restituzione
Consente l'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione, sindacabile dal giudice che deve verificare la legittimità del sequestro e la rilevanza del bene rispetto al reato.
art. 616 c.p.p.
norma richiamata ai fini della condanna alle spese processuali
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 1640 del 22/05/1998, Toracca, Rv. 210988)
citata per affermare la pertinenzialità delle somme di denaro al reato di spaccio
Sostiene che le somme di denaro, pur derivando da attività illecite pregresse, possono essere funzionali a dimostrare la destinazione al commercio di droga e rientrare nella categoria dei beni pertinenti sequestrabili.
Massime di principio
- Le somme di denaro rinvenute in circostanze che ne suggeriscono l'occuluzione o l'associazione a strumenti illeciti possono essere considerate profitto o prodotto del reato e quindi sequestrabili ai fini di confisca ex art. 73 DPR 309/1990.
- La pertinenzialità tra somme di denaro e reato di spaccio può essere dimostrata da elementi indiziari quali il contenuto del cellulare (contatti, accordi), i risultati di perquisizioni, e arresti successivi per detenzione ai fini di spaccio: tali elementi sono sufficienti a legittimare il diniego di restituzione.
- La semplice dichiarazione difensiva sulla provenienza lecita (es. eredità) non è sufficiente; la difesa deve produrre prove documentali concrete (atti notarili, documentazione bancaria, certificati successori) per sconfiggere l'inverosimiglianza della tesi difensiva.
- Il giudice può disporre la trasmissione del 'corpo del reato' a procedimento collegato se emergono elementi che collegano il bene sequestrato a fatti contestati in altro procedimento; ciò non costituisce indebita sostituzione del G.I.P. al P.M. se adeguatamente motivato.
- In presenza di sequestro finalizzato alla confisca per reati stupefacenti, il percorso logico-probatorio (indizi, riscontri investigativi, modalità di occultamento) è rilevante e può prevalere sulla mera allegazione difensiva di provenienza lecita.
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