Sentenza del 14/06/2016 n. 770 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili -Avviso bonario - Non è tale (art. 19, D.L.vo, n. 546/1992). L'avviso bonario, non contenendo ladefinitiva volontà dell'Amministrazione quanto alla pretesa erariale, non puòessere autonomamente impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. L'avviso bonario è stato ritenuto non autonomamente impugnabile perché non esprime una volontà definitiva dell'Amministrazione in ordine alla pretesa erariale, ma ha natura meramente informativa o sollecitatoria. L'impugnazione può essere proposta contro il successivo atto impositivo definitivo, qualora venga emesso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato autonomamente l'avviso bonario, presumibilmente contestando la pretesa tributaria o la possibilità di sottoporre tale atto al giudice tributario. La questione centrale riguardava la qualificazione dell'avviso bonario come atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario riguarda atti idonei a esprimere una pretesa tributaria definitiva. L'avviso bonario, non avendo tale carattere, non è autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Le comunicazioni preliminari o meramente informative dell'Amministrazione finanziaria, come l'avviso bonario, di regola non sono autonomamente impugnabili se non manifestano una pretesa tributaria definitiva.
- Il contribuente deve normalmente attendere la notifica dell'atto impositivo definitivo, come un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, per proporre ricorso.
- L'assenza di impugnabilità immediata non significa che la pretesa sia incontestabile: le contestazioni potranno essere sollevate contro il successivo atto definitivo, nei termini previsti dalla legge.
- Per valutare se un atto sia impugnabile occorre esaminarne il contenuto concreto e verificare se produca effetti lesivi definitivi, oltre alla sua denominazione formale.
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