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Sentenza

Sentenza n. 2720/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 146/2025, depositata e resa pubblica il 10 febbraio 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1301/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 18 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 15 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202504888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 146/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 18 aprile 2025, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. La ricorrente ha dedotto inoltre l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso, notificato il 10 dicembre 2025. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per l'eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessata per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per le spese del giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, di una sentenza esecutiva del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di procedere giudizialmente per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato quale base del passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro per mancata impugnazione nel termine previsto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile chiedere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione a riconoscere un beneficio o a compiere una prestazione, purché siano dimostrati l'efficacia esecutiva del titolo, il suo passaggio in giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso per l'esecuzione di un titolo giudiziario comportante obblighi patrimoniali può essere proposto solo dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a una sentenza esecutiva, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, fissando anche il termine entro il quale il commissario dovrà intervenire.
  • Il commissario ad acta, nell'esecuzione di una condanna pecuniaria o avente contenuto economicamente valutabile nei confronti di un'Amministrazione statale, può utilizzare gli strumenti finanziari previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi ordinari.
  • Quando il commissario ad acta nominato per l'ottemperanza è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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