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Sentenza

Sentenza n. 1002/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 251/2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, in data 16 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202503466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 251/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a loro disposizione la Carta elettronica del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 28 gennaio 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Como il 19 giugno 2025, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero non aveva dato prova dell’integrale esecuzione del titolo, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Como fosse passata in giudicato e che fosse stata notificata all’Amministrazione in copia conforme, nonché che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza della prova dell’integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascun anno scolastico dovuto: € 3.000,00 complessivi per ciascuno dei due docenti, riferiti ai sei anni scolastici indicati. Per il caso di perdurante inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, attribuendogli il compito di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e di provvedere all’esecuzione entro i successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari, anche mediante funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre oneri e spese generali, direttamente in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla Carta docente riconosciuto ai ricorrenti dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Como è stato ritenuto comprovato dall’attestazione della cancelleria del 19 giugno 2025.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    sentenza dotata di attestazione di conformità

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è stato individuato nella sentenza munita dell’attestazione di conformità, notificata all’Amministrazione.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale del giudice ordinario è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione in copia conforme ed è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l’Amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica quando l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso per l’incarico.
  • Quando il giudicato impone l’erogazione di una somma determinata per ciascun periodo di riferimento, il giudice dell’ottemperanza può quantificare direttamente l’importo complessivo dovuto e ordinare all’Amministrazione di corrisponderlo entro un termine prefissato.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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