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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10556/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un dipendente, aderito a un fondo di solidarietà istituito per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali, aveva percepito assegni straordinari integrativi del reddito nel periodo 2008-2011. Tali somme erano state assoggettate a tassazione ordinaria con ritenuta alla fonte dall’INPS. Il contribuente chiedeva il rimborso della maggiore imposta, sostenendo che dovesse applicarsi la tassazione separata prevista per alcune indennità e, inoltre, l’aliquota dimezzata prevista dall’art. 19, comma 4-bis, TUIR nel testo vigente all’epoca. L’Amministrazione finanziaria aveva respinto l’istanza con nota del 1 aprile 2014, affermando che la disciplina invocata era riservata ai lavoratori del settore creditizio. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia censurava: 1) la qualificazione della nota come atto non idoneo a far decorrere il termine decadenziale per impugnare, sostenendo che ogni presa di posizione sulla spettanza del rimborso integra un diniego; 2) l’applicazione al caso concreto dell’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997 e del regime di tassazione separata, assumendo che tale disciplina speciale valga solo per il personale del settore creditizio e solo per accordi conclusi entro il termine previsto; 3) conseguentemente, l’applicazione della riduzione al 50% dell’aliquota ex art. 19, comma 4-bis, TUIR.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto che la nota amministrativa non facesse decorrere il termine di impugnazione, perché qualificata dal giudice di merito come mera risposta informativa e comunque priva delle indicazioni necessarie per proporre ricorso ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il regime di tassazione separata ex art. 59, comma 3, l. n. 449/1997 si applica solo al personale del settore creditizio, in presenza degli accordi collettivi conclusi entro il 31 marzo 1998, e non al personale addetto al servizio di riscossione tributi disciplinato dal d.m. n. 375/2003. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico del contribuente, mentre quelle di merito sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine decadenziale per impugnare decorre solo da un atto effettivamente qualificabile come diniego; se l’atto non è idoneo a integrare un provvedimento di rigetto, il termine non decorre.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Se un atto impugnabile è privo dell’indicazione dell’autorità competente, delle forme o del termine di ricorso, oppure riporta tali indicazioni in modo errato, il termine per impugnarlo non inizia a decorrere.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato come base della tassazione ordinaria applicata dall’INPS alle somme percepite dal contribuente.

  • art. 17 TUIR

    È il regime di tassazione separata richiamato dall’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997 per specifiche indennità e prestazioni di esodo.

  • art. 19, comma 4-bis, TUIR

    La riduzione al 50% dell’aliquota è stata invocata dal contribuente, ma la sua applicazione è stata ritenuta assorbita dal venir meno del presupposto principale fondato sull’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.

  • art. 59, comma 3, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    Norma speciale di carattere transitorio, applicabile ai soli esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, con accordi conclusi non oltre il 31 marzo 1998.

  • art. 26, comma 23, l. 23 dicembre 1998, n. 448

    Interpretazione autentica che ha esteso il regime fiscale di cui all’art. 59, comma 3, anche alle forme di sostegno del reddito previste dalla norma.

  • art. 2, comma 28, l. 23 dicembre 1996, n. 662

    Costituisce il riferimento normativo dei fondi nazionali di settore richiamati dai regolamenti attuativi.

  • art. 2 d.m. 24 novembre 2003, n. 375

    Regolamento istitutivo del fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione tributi, non richiamante l’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.

  • d.m. 28 aprile 2000, n. 158

    Regolamento relativo al fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito, adottato in attuazione della disciplina transitoria dell’art. 59, comma 3, l. n. 449/1997.

Massime di principio

  • Un atto dell’amministrazione tributaria è idoneo a far decorrere il termine per impugnare solo se, per contenuto e funzione, integra un vero diniego dell’istanza; una mera risposta informativa o interlocutoria non è sufficiente.
  • Se l’atto impugnabile è privo delle indicazioni essenziali per proporre ricorso, o le indica erroneamente, il termine decadenziale non inizia a decorrere.
  • Le norme fiscali agevolative o transitorie devono essere applicate in modo rigorosamente conforme al loro ambito soggettivo e temporale, senza estensioni analogiche oltre i casi espressamente contemplati.
  • Il regime di tassazione separata previsto per specifiche indennità di esodo nel settore creditizio vale solo per i rapporti e gli accordi rientranti nella disciplina transitoria che li ha istituiti, non per fondi o comparti diversi disciplinati da regolamenti successivi.
  • Quando la decisione di merito è errata solo sulla qualificazione giuridica del rapporto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare e decidere direttamente nel merito.
  • Se il capo principale della decisione viene riformato, le censure ulteriori che ne dipendono restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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