Cassazione Penale, Sentenza n. 2650/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 della confisca patrimoniale a suo carico, deducendo: (1) l'inefficacia del decreto di confisca per essere stato pronunciato oltre il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, contestando la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020) alla luce della presunta incostituzionalità; (2) l'esistenza di "prova nuova" costituita dalla relazione dell'amministratore giudiziario, già agli atti ma secondo la ricorrente non valutata, rilevante ai fini della revocazione in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 43668/2022). Ha poi aggiunto motivi relativi alla caducazione del termine per il deposito del decreto di confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo, ha ritenuto infondata la censura relativa alla sospensione dei termini Covid: l'art. 83, comma 9, d.l. 17/03/2020, n. 18 (conv. in l. 24/04/2020, n. 27) continua ad operare nella parte che sospende i termini previsti dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, mentre la pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale (sent. n. 140) ha riguardato solo la parte relativa alla prescrizione. Sul secondo profilo, ha seguito il principio delle Sezioni Unite (sent. Lo Duca, n. 43668/2022): non è prova nuova ai fini della revocazione la prova già presente nel procedimento e comunque deducibile, anche se secondo la ricorrente non sarebbe stata valutata; rilevano soltanto le prove formatesi dopo il procedimento o quelle preesistenti ma incolpevolmente sconosciute. Il motivo aggiunto è stato ritenuto generico e inammissibile perché attinente a questioni che dovevano essere dedotte con i rimedi ordinari. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione) - art. 28
Regola il rimedio straordinario della revocazione della misura patrimoniale; la Corte ha ricordato i requisiti della revocazione e il termine decadenziale per proporla (sei mesi dalla conoscenza del fatto che legittima la revocazione).
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 27, comma 6
Stabilisce il termine per la pronuncia sull'appello avverso il provvedimento di confisca di prevenzione; la sospensione di tale termine per effetto dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 è stata ritenuta applicabile.
I. n. 575 del 1965 - art. 2-ter
Richiamata dalla ricorrente nella censura; nel provvedimento è citata come norma di riferimento per la disciplina delle misure di prevenzione, senza che dalla decisione emerga un'interpretazione sostanziale favorevole alla ricorrente.
d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27 - art. 83, comma 9
«Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli ... e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo ... n. 159 rimangono sospesi ... e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».
La disposizione sospende, tra l'altro, i termini previsti dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011; la Corte ha ritenuto correttamente applicabile tale sospensione per il computo del termine di efficacia del decreto di confisca, salvo la parte della norma dichiarata incostituzionale.
Corte costituzionale, sentenza n. 140
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alla parte dell'art. 83, comma 9 che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione in modo indeterminato con riferimento a misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario; non è stata cancellata la previsione di sospensione degli altri termini menzionati.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Ha definito il concetto di "prova nuova" per la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011: rilevante è la prova formata dopo il procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta; non sono rilevanti le prove già accessibili e deducibili nel procedimento, anche se non valutate.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di versamento alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 83 d.l. n. 18/2020) continua a produrre effetti, salvo la parte espressamente dichiarata incostituzionale riguardante la prescrizione; pertanto, nel calcolo di termini processuali previsti da norme diverse dalla prescrizione (es. art. 27 d.lgs. n. 159/2011) la sospensione può ancora essere considerata.
- La "prova nuova" ai fini della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è soltanto quella formata dopo la conclusione del procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente sconosciuta al giudice del procedimento; non sono ammissibili come prova nuova elementi che erano già accessibili nel procedimento originario, anche se non valutati.
- Questioni relative alla tempestività o al rispetto dei termini processuali, quando disciplinate da rimedi ordinari, devono essere sollevate con i relativi mezzi impugnatori e non con il rimedio straordinario della revocazione, che ha requisiti e limiti stringenti.
- Le censure generiche o prive di collegamento concreto con le vicende processuali sono inammissibili e possono comportare conseguenze economiche (spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende).
- Prima di proporre una revocazione ex art. 28 è essenziale valutare se la nuova deduzione sia davvero "nuova" alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite; se l'elemento era già acquisibile o deducibile nel procedimento, la revocazione difficilmente sarà ammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2557/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2558/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2559/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2561/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2562/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2563/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →