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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06958/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato che aveva chiesto l'applicazione della pena dinanzi al Tribunale di Napoli in relazione a un fatto contestato come reato di cui all'art. 453, comma 1, n. 4, cod. pen. Il Tribunale ha accolto la richiesta con sentenza del 13 novembre 2024. Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due censure: in primo luogo, il difetto di correlazione tra richiesta di applicazione della pena e sentenza, sostenendo che il giudice avrebbe richiamato in motivazione l'art. 453, comma 1, n. 3, cod. pen. invece del n. 4 contestato; in secondo luogo, il vizio di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla congruità della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica la doglianza sul difetto di correlazione, perché fondata sulla sola divergenza del riferimento normativo (n. 3 anziché n. 4) senza considerare che la descrizione in fatto della condotta era coerente con l'imputazione e con la qualificazione giuridica. Ha inoltre escluso l'ammissibilità della seconda censura, ricordando che, nel patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente il ricorso solo per specifici motivi e che il controllo sulla presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è possibile solo quando la loro evidenza risulti dal testo della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità senza formalità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 453, comma 1, n. 4, c.p.

    Norma richiamata come titolo di reato contestato nella rubrica e oggetto della richiesta di patteggiamento; la Corte valorizza la coerenza della descrizione fattuale con tale imputazione.

  • art. 453, comma 1, n. 3, c.p.

    Citato dalla difesa come presunto riferimento normativo erroneo nella motivazione della sentenza di patteggiamento; la Corte lo considera una mera indicazione normativa non decisiva se la condotta descritta resta coerente con l'imputazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento ai motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla mancata declaratoria immediata di proscioglimento è consentito solo se la causa di non punibilità risulti evidente dal testo della sentenza impugnata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo entro confini rigorosamente delimitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano estranee al sindacato di legittimità le doglianze che esulano da tali ipotesi tipiche.
  • Il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza non può essere desunto da una mera imprecisione nel richiamo del numero di una disposizione, se la parte fattuale della motivazione descrive una condotta coerente con l'imputazione concordata.
  • La censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è scrutinabile in cassazione solo quando la causa di non punibilità emerga in modo evidente dal testo del provvedimento impugnato; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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