Ordinanza n. 3004/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere regionale negativo di compatibilità sulla richiesta di installazione di una RMN classificata come "grande macchina", nonché atti regionali relativi alla qualificazione e al computo delle apparecchiature RMN presenti nel distretto di Foggia
Esito
La controversia
La struttura radiodiagnostica ha impugnato il parere negativo adottato ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale Puglia n. 9/2017, fondato sull’asserito esaurimento del fabbisogno di RMN nel distretto di Foggia. La contestazione riguardava il computo di due apparecchiature RMN attribuite allo Studio associato controinteressato, sostenendo che una RMN Siemens Magnetom Open modello 2, con campo magnetico di 0,4 Tesla, dovesse essere qualificata come macchina settoriale o apparecchiatura dedicata a basso campo, e non come "grande macchina". In appello sono state dedotte la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 502/1992, della legge regionale Puglia n. 9/2017, del regolamento regionale n. 9/2022 e del principio di programmazione sanitaria, che prevede il rapporto di una RMN ad alto campo ogni 50.000 abitanti. L’appellante ha inoltre contestato l’erronea ricostruzione della data di installazione dell’apparecchiatura, assumendo che essa fosse stata installata soltanto nel 2025 e non nel 2006, con conseguente irrilevanza ai fini del fabbisogno riferito a tale anno. Ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del TAR e la sua riforma, con annullamento degli atti impugnati e rilascio di un parere favorevole.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento tecnico. Ha disposto una verificazione affidata al Direttore della U.O.C. di Radiodiagnostica Universitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà acquisire la normativa di riferimento, gli atti del fascicolo di primo grado e predisporre una relazione tecnica circostanziata per accertare se la RMN Siemens Magnetom Open modello 2 da 0,4 Tesla, per caratteristiche e funzionalità, sia idonea a eseguire esami total body o settoriali d’organo e, quindi, se possa essere ricondotta alla categoria delle "grandi macchine". La relazione e la documentazione dovranno essere depositate entro il 15 maggio 2026. Il prosieguo della trattazione è stato fissato all’udienza pubblica del 9 luglio 2026. Nessuna decisione definitiva è stata assunta sulla legittimità del parere negativo o sulla riforma della sentenza del TAR.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, l.r. Puglia n. 9/2017
Norma in base alla quale è stato adottato il parere regionale negativo di compatibilità sulla richiesta di installazione della RMN.
art. 2 d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dall’appellante in relazione alla violazione della disciplina e dei principi della programmazione sanitaria.
regolamento regionale Puglia n. 9/2022
Disciplina richiamata per la classificazione delle apparecchiature RMN e per la distinzione tra grandi macchine, macchine settoriali e apparecchiature dedicate o open di nuova generazione.
D.P.R. n. 542/1994
Indicato dal Collegio tra la normativa da acquisire ai fini della verificazione tecnica.
D.L. n. 113/2016, convertito nella l. n. 160/2016
Indicato dal Collegio tra la normativa da acquisire ai fini della verificazione tecnica.
DGR Puglia n. 321/2018
Indicato dal Collegio tra gli atti da acquisire; il provvedimento precisa che è stata revocata dalla DGR n. 1470/2022.
DGR Puglia n. 1470/2022
Indicata dal Collegio tra gli atti da acquisire in quanto intervenuta sulla disciplina programmatoria richiamata.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni processuali poste a fondamento dell’attività istruttoria disposta dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Quando la qualificazione tecnica di un’apparecchiatura sanitaria incide sul calcolo del fabbisogno programmato e, di conseguenza, sul rilascio o diniego del parere di compatibilità, il giudice può disporre una verificazione tecnica per accertare le caratteristiche e le funzionalità effettive dell’apparecchiatura.
- La classificazione di una RMN come "grande macchina" non dipende esclusivamente dalla denominazione utilizzata nell’autorizzazione amministrativa, ma deve essere verificata in relazione alle caratteristiche tecniche e alla concreta idoneità funzionale dell’apparecchiatura, inclusa la capacità di eseguire esami total body o settoriali d’organo.
- Quando la decisione della controversia richiede accertamenti specialistici non desumibili con certezza dagli atti, il giudice amministrativo può sospendere la definizione dell’appello e disporre l’acquisizione della normativa, del fascicolo di primo grado e di una relazione tecnica circostanziata, fissando un termine per il deposito e una successiva udienza di trattazione.
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