Cassazione Penale, Ordinanza n. 12803/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile dei reati di violenza privata e danneggiamento, aggravati da recidiva, e lo aveva condannato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e, in conseguenza, l'azzeramento delle statuizioni civili. La Corte ha però rilevato che la recidiva contestata e ritenuta incide sia sul termine base di prescrizione sia sugli aumenti dovuti all'interruzione del corso prescrizionale; da ciò ha desunto che alla data della decisione i reati non erano ancora prescritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha escluso la prescrizione dei reati contestati, precisando che, tenuto conto della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., il reato di violenza privata si prescriverà il 29 novembre 2027 e il reato di danneggiamento il 17 giugno 2026. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
Norma incriminatrice della violenza privata, reato oggetto della condanna confermata in punto responsabilità e non estinto per prescrizione.
art. 635, comma 1, c.p.
Norma incriminatrice del danneggiamento semplice, anch'esso oggetto della condanna e non ancora prescritto.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva contestata e ritenuta incide sul calcolo della prescrizione, sia sul termine base sia sull'aumento per effetto delle interruzioni.
art. 157, comma 2, c.p.
Il termine di prescrizione va determinato tenendo conto della recidiva, secondo l'interpretazione del diritto vivente richiamata dalla Corte.
art. 161, comma 2, c.p.
L'effetto interruttivo della prescrizione comporta un aumento del tempo necessario a prescrivere, influenzato anche dalla recidiva.
Massime di principio
- Quando la recidiva contestata e ritenuta è quella prevista dall'art. 99, comma 4, c.p., essa deve essere considerata nel calcolo del termine di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.
- Nel computo della prescrizione occorre altresì tener conto dell'aumento del termine derivante dall'interruzione del corso prescrizionale ex art. 161, comma 2, c.p., se la recidiva rileva anche sul relativo regime.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando, alla data della decisione, i termini risultano ancora non spirati in base al corretto calcolo legale del tempo necessario a prescrivere.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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