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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05348/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello del contribuente contro due avvisi di accertamento sintetico (redditometro) relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006. Gli avvisi erano stati emessi perché, a seguito di verifiche, risultava che il contribuente aveva la disponibilità di diversi beni indice di capacità contributiva: un’imbarcazione a motore, due autoveicoli, un’abitazione e un posto barca, oltre a due collaboratori familiari. In primo grado i ricorsi del contribuente erano stati respinti. In appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione e annullato gli accertamenti, aderendo alle conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio secondo cui il patrimonio disponibile copriva gli investimenti e persino i maggiori importi desunti dal redditometro. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancanza o apparenza di motivazione, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sull’accertamento sintetico, sostenendo che la CTR aveva disposto e utilizzato in modo improprio la CTU, aveva rimesso al consulente questioni giuridiche e aveva finito per sovvertire i criteri legali dell’accertamento redditometrico e dell’onere della prova. Il contribuente aveva proposto ricorso incidentale condizionato sul contraddittorio endoprocedimentale, ma poi vi ha rinunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso incidentale condizionato. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR solo apparente e dunque nulla per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600 del 1973

    disciplina l’accertamento sintetico del reddito; il contribuente può fornire prova contraria documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma la sentenza censura la CTR per non aver chiarito correttamente l’estensione dell’onere probatorio nel caso concreto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile; la motivazione apparente integra nullità della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di censurare la nullità della sentenza per vizi della motivazione rilevanti come violazione di norme processuali sulla motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sul processo tributario, sull’accertamento sintetico e sull’onere della prova.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma regolatrice dei poteri istruttori nel processo tributario, in relazione alla CTU.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e il recepimento acritico della CTU.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nell’accertamento sintetico.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato per sostenere la struttura presuntiva dell’accertamento basato su beni indice di capacità contributiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Cassazione; nel termine è stata depositata memoria e poi è intervenuta rinuncia al ricorso incidentale condizionato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducono in nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la decisione è nulla.
  • La motivazione della sentenza non può limitarsi ad un adesione apodittica alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, soprattutto quando la consulenza sia stata contestata dalla parte avversaria.
  • Se la CTU è contestata, il giudice deve confrontarsi con le censure specifiche mosse all’elaborato e spiegare perché le ritiene infondate; non basta un richiamo generico al risultato peritale.
  • Nell’accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva, il giudice di merito non può alterare in modo non chiaro il contenuto dell’onere probatorio né sostituire la disciplina legale con una ricostruzione peritale non intellegibile.
  • La censura di motivazione apparente è valutata sul testo della sentenza, senza colmare le lacune con congetture o integrazioni esterne.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione attacca validamente la nullità della sentenza per difetto di motivazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti se la cassazione con rinvio rende necessario un nuovo esame di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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