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Sentenza

Sentenza n. 12283/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensiva del giudizio di INIDONEITÀ, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale Per Il Personale Militare – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell''esercito di Foligno in sede di valutazione per gli accertamenti attitudinali notificato alla ricorrente in data-OMISSIS-per la seguente motivazione: “Il candidato ha riportato una valutazione non aderente ai parametri minimi previsti nelle seguenti caratteristiche attitudinali: Adattabilità/Flessibilità, Amicalità e Cooperatività, Abilità comunicativa.”

Giustizia amministrativa202404530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare la legittimità del giudizio di inidoneità né i motivi sostanziali dedotti. Le spese sono state compensate, in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità riportato negli accertamenti attitudinali di una procedura selettiva dell'Esercito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del giudizio di inidoneità emesso dal Ministero della Difesa in sede di accertamenti attitudinali. L'inidoneità era motivata dalla non aderenza ai parametri minimi relativi ad adattabilità e flessibilità, amicalità e cooperatività, nonché abilità comunicativa. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto, richiamato insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per discostarsene, giustifica la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i vizi sostanziali dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • La natura meramente processuale della pronuncia di improcedibilità può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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