Sentenza del 17/02/2023 n. 5171 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un PVC del 6 luglio 2011 l'Ufficio notificava un atto impositivo per il 2007 a carico della cooperativa VE.CO. e di singoli (A.A. in qualità di liquidatore formale e B.B., C.C., D.D. come soci di fatto), ricostruendo una catena fittizia di cooperative utilizzata per assunzioni irregolari e somministrazioni illecite di manodopera, con omissione di contributi e movimentazioni fittizie IVA per prelevare somme. La cooperativa, tramite il suo rappresentante, contestò la legittimazione passiva e la responsabilità, sostenendo che l'atto doveva indirizzarsi esclusivamente ai tre soci di fatto; nei due gradi di merito la cooperativa aveva ottenuto accoglimento. L'Ufficio propose ricorso per cassazione con cinque motivi denunciando, tra l'altro, motivazione apparente e contraddittoria della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione ex art. 360 c.p.c. n.4 e vizio di motivazione), ritenendo la sentenza di merito affetta da motivazione apparente e contraddittoria (il giudice aveva al contempo valorizzato il PVC che qualificava A.A. come soggetto fittizio e, in altro passaggio, escluso la responsabilità del liquidatore senza adeguata disamina). Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, assorbendo gli altri mezzi, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2
L'articolo è richiamato in relazione alla legittimazione e alla struttura del processo tributario; la Corte sottolinea che la motivazione in violazione delle norme procedurali o che non chiarisce la ricostruzione dei fatti rilevanti può determinare l'annullamento della decisione.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., n. 4
Il ricorso per cassazione è fondato per vizio di motivazione (omessa, contraddittoria o meramente apparente). La Corte ha ritenuto sussistente questo vizio, essendo mancata una disamina logica e completa degli elementi da cui il giudice di merito ha tratto il proprio convincimento.
Codice di procedura civile, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato in dottrina/giurisprudenza come norma che sancisce la nullità della sentenza priva di motivazione o con motivazione apparente; la Corte richiama il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione.
Giurisprudenza della Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e pronunce successive)
La Corte ha richiamato il consolidato principio che la sentenza deve contenere il 'minimo costituzionale' di motivazione; l'assenza di adeguata esposizione degli elementi che sostengono la decisione comporta nullità o cassazione per motivazione apparente.
Massime di principio
- Se un giudice di merito dichiara elementi contrastanti (es. qualifica di soggetto come 'prestanome' e al contempo lo esclude dalla responsabilità) senza spiegare logicamente il percorso probatorio, la motivazione può essere considerata apparente o contraddittoria e ciò giustifica il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.4.
- Quando l'Ufficio accerta l'esistenza di una catena fittizia di soggetti finalizzata a eludere obblighi contributivi e fiscali, è fondamentale che le decisioni di merito motivino con precisione perché i singoli soggetti debbano o non debbano essere ritenuti responsabili (es. distinzione tra soci di fatto, prestanome, legale rappresentante).
- La parte resistente (cooperativa o singolo) che contesta la legittimazione passiva deve ottenere che il giudice di merito espliciti le ragioni per escludere la loro responsabilità; l'assenza di tale esplicitazione espone la decisione a cassazione e rinvio.
- In contenziosi tributari con questioni complesse di responsabilità personale e soggettiva, il sindacato di legittimità è particolarmente attento alla completezza e coerenza della motivazione: un percorso argomentativo sintetico ma logicamente coerente è necessario per evitare annullamento.
- In caso di cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia in diversa composizione e fornire una motivazione dettagliata e non contraddittoria, affrontando espressamente i punti critici sollevati in cassazione.
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