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Ordinanza

Ordinanza n. 142/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di avvicinamento e assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso una Capitaneria di porto, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea presso una delle sedi indicate, prossime alla residenza del figlio minore. Il diniego era motivato dalla mancanza, nelle sedi richieste, di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, riferito a un posto tabellare vacante del medesimo ruolo. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che il requisito della vacanza e disponibilità del posto rileva quando l’assegnazione è richiesta presso un’amministrazione diversa, ma non nel caso di trasferimento interno alla stessa amministrazione, nel quale si modifica temporaneamente il luogo di lavoro. Ha inoltre evidenziato la propria situazione familiare e le esigenze connesse alla presenza di un figlio minore, chiedendo la sospensione dell’atto e l’accertamento del diritto all’avvicinamento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la motivazione fondata esclusivamente sulla mancanza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva non integri, prima facie, le motivate esigenze organiche o di servizio richieste dalla disciplina applicabile per giustificare il diniego di un’assegnazione temporanea presso una diversa sede della stessa amministrazione. Il requisito della vacanza e disponibilità è stato ritenuto rilevante nel diverso caso di assegnazione presso un’amministrazione distinta, per impedire la temporanea alterazione della relativa pianta organica, ma non nel trasferimento interno alla medesima amministrazione. L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto indicare ed esternare specifiche e più pregnanti esigenze organiche o di servizio, che nel provvedimento non risultavano individuate né adeguatamente motivate. Ravvisato anche il periculum in mora, in ragione della documentata situazione familiare e delle contingenti esigenze lavorative della moglie, il giudice ha sospeso il diniego e ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, in ordine all’assegnazione temporanea del ricorrente presso una delle sedi indicate nell’istanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per il 10 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di avvicinamento e assegnazione temporanea del dipendente con figlio minore; nel trasferimento interno alla stessa amministrazione, il diniego non può essere fondato soltanto sulla mancanza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.

  • art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 172/2019

    motivate esigenze organiche o di servizio

    Le motivate esigenze organiche o di servizio rappresentano ragioni ostative idonee a giustificare il diniego dell’assegnazione temporanea; devono tuttavia essere effettive, specifiche ed esternate nel provvedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell’ambito della quale il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Massime di principio

  • Nel caso di richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso una diversa sede della stessa amministrazione, la mancanza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per respingere l’istanza.
  • Il requisito della vacanza e disponibilità del posto assume rilievo quando l’assegnazione temporanea è richiesta presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, mentre non opera nello stesso modo per un trasferimento interno alla medesima amministrazione, che comporta la temporanea modifica della sede di servizio.
  • Il diniego di un’assegnazione temporanea presso una diversa sede della stessa amministrazione deve essere fondato sull’indicazione e sull’adeguata motivazione di effettive e specifiche esigenze organiche o di servizio; la mera affermazione dell’assenza di un posto vacante e disponibile non è sufficiente.
  • Nella tutela cautelare contro il diniego di assegnazione temporanea per esigenze familiari, la documentata presenza di un figlio minore e di contingenti esigenze del nucleo familiare può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il provvedimento e ordinare una riedizione tempestiva della decisione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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