Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/04/2015 n. 3675 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Tributi erariali indiretti - Presupposto - Concessioni governative - Tassa sull'uso di apparecchiature terminali per il servizio di telecomunicazione mobile - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la tassa di concessione governativa prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 non fosse più applicabile ai telefoni cellulari dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 259/2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e che fosse eventualmente incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La contestazione riguardava quindi la permanenza del presupposto impositivo per le apparecchiature terminali del servizio di telefonia mobile.

La decisione

La pretesa di esenzione o di non applicabilità della tassa è stata respinta. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che la tassa non sia incompatibile con il diritto comunitario e che il D.Lgs. n. 259/2003 non abbia abrogato né reso inapplicabile il tributo. L'art. 219 del Codice delle comunicazioni elettroniche conferma infatti la permanenza delle disposizioni previgenti in materia. Inoltre, il D.L. n. 4/2014, art. 2, comma 4, ha fornito un'interpretazione autentica stabilendo che, ai fini dell'art. 21 della tariffa, nelle "stazioni radioelettriche" rientrano anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre. Tale interpretazione è stata ritenuta legittima e vincolante, anche alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente. Ne consegue la debenza della tassa sui telefoni cellulari.

Norme richiamate

  • Art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972

    Prevede la tassa di concessione governativa collegata all'uso di stazioni radioelettriche; alla luce dell'interpretazione autentica, la nozione comprende anche i terminali per il servizio radiomobile terrestre.

  • Art. 3 del D.L. n. 151/1991

    Costituisce, secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite, uno degli elementi del vigente sistema normativo che mantiene la tassa sui telefoni cellulari.

  • Art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003

    La disposizione, richiamata dall'art. 21 della tariffa, deve essere interpretata nel senso che le stazioni radioelettriche comprendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile.

  • Art. 219 del D.Lgs. n. 259/2003

    Impedisce di interpretare il Codice delle comunicazioni elettroniche come abrogativo o incompatibile con la disciplina della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari.

  • Art. 2, comma 4, del D.L. n. 4/2014

    Per gli effetti dell'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/72, le disposizioni dell'art. 160 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259/2003, richiamate dal predetto art. 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche s'intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

    Norma di interpretazione autentica, ritenuta legittima e vincolante per l'interprete; chiarisce retroattivamente l'inclusione dei telefoni cellulari nel presupposto della tassa.

Massime di principio

  • L'entrata in vigore di una disciplina successiva non comporta automaticamente l'abrogazione di un tributo precedente: occorre verificare se esista un'abrogazione espressa o un'incompatibilità normativa effettiva.
  • Quando una norma di interpretazione autentica chiarisce il significato di una disposizione preesistente, il giudice deve applicarla anche alle controversie relative a periodi anteriori, purché la norma sia costituzionalmente legittima.
  • In materia tributaria, una diversa qualificazione tecnica dell'apparecchio o del servizio non esclude il tributo se la legge, interpretata sistematicamente, ricomprende quella fattispecie nel presupposto impositivo.
  • La compatibilità con il diritto dell'Unione europea deve essere valutata concretamente: la semplice presenza di una disciplina europea nel settore delle telecomunicazioni non elimina di per sé una tassa nazionale.
  • Per contestare con successo un prelievo analogo occorre dimostrare una specifica abrogazione, una incompatibilità normativa o europea, oppure l'assenza del presupposto impositivo; non è sufficiente richiamare genericamente una riforma del settore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.