Corte di giustizia, Sentenza C-218/21
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 maggio 2022. — Autoridade Tributária e Aduaneira contro DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Aliquote – Disposizioni temporanee per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro – Allegato IV, punto 2 – Ristrutturazione e riparazione di abitazioni private – Applicazione di un’aliquota IVA ridotta ai servizi di riparazione e manutenzione di ascensori di immobili ad uso abitativo. — Causa C-218/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’ambito dell’aliquota IVA ridotta prevista, all’epoca dei fatti, per la ristrutturazione e riparazione di abitazioni private. Ha ritenuto che gli ascensori di immobili residenziali, in quanto strutture condivise essenziali per l’uso degli appartamenti, rientrino in tale nozione. Restano esclusi i servizi di mera manutenzione, mentre è ammessa l’aliquota ridotta per riparazione e ristrutturazione, nel rispetto della distinzione fra immobili abitativi e immobili a uso diverso.
IVA ridotta: i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori in immobili ad uso abitativo rientrano nella nozione di "ristrutturazione e riparazione di abitazioni private", mentre i servizi di mera manutenzione ne restano esclusi.
La questione giuridica
Se l’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "ristrutturazione e riparazione di abitazioni private" comprende i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo; e, in particolare, se il diritto nazionale possa tener conto di definizioni interne di "immobile", "contratto d’opera" e della qualificazione dell’ascensore come parte comune dell’edificio per escludere tali servizi dall’aliquota IVA ridotta.
Principio di diritto
L’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori situati in immobili ad uso abitativo rientrano nella nozione di "ristrutturazione e riparazione di abitazioni private" e possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, purché si tratti di interventi di riparazione o ristrutturazione e non di mera manutenzione; gli Stati membri non possono escludere tali servizi mediante semplici prassi amministrative o interpretazioni interne non chiaramente recepite nella normativa nazionale di attuazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 106 e 107 della direttiva 2006/112/CE
- Allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE
- Allegato III della direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2009/47/CE
IVA ridotta per la riparazione e ristrutturazione di ascensori in immobili abitativi
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), riguarda l’interpretazione dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. La Corte era chiamata a stabilire se i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori installati in immobili ad uso abitativo possano beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per la "ristrutturazione e riparazione di abitazioni private".
Fatti e procedimento principale
La DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA svolge attività di fabbricazione, riparazione e manutenzione di ascensori. Nel 2007 aveva applicato l’aliquota IVA ridotta ai servizi di riammodernamento e riparazione di ascensori, assoggettando invece i materiali incorporati all’aliquota normale. In esito a una verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria portoghese aveva contestato tale trattamento, ritenendo che l’aliquota ridotta non fosse applicabile.
Il Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto aveva accolto il ricorso della società, valorizzando la disciplina civilistica portoghese che considera gli ascensori parti comuni dell’edificio. L’amministrazione finanziaria ha quindi proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che la disposizione nazionale dovesse essere interpretata restrittivamente e non estesa ai servizi relativi ad attrezzature integranti l’edificio.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto:
- l’articolo 96 della direttiva 2006/112/CE, che impone l’aliquota IVA normale;
- l’articolo 98, che consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte alle sole operazioni elencate nell’allegato III;
- gli articoli 106 e 107, allora vigenti, relativi alle disposizioni transitorie per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro;
- l’allegato IV, punto 2, che includeva la "riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso".
La Corte ricorda altresì che tali disposizioni transitorie e l’allegato IV sono stati poi abrogati dalla direttiva 2009/47/CE, che ha trasferito il contenuto della categoria nell’allegato III, punto 10 bis.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza se:
- i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo rientrino nella nozione di "ristrutturazione e riparazione di abitazioni private";
- il diritto nazionale possa limitare tale nozione facendo riferimento a definizioni interne di contratto d’opera, immobile e parti comuni dell’edificio.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal criterio interpretativo autonomo del diritto dell’Unione: in assenza di rinvio al diritto nazionale, i termini della direttiva vanno interpretati secondo il loro senso abituale, tenendo conto del contesto e delle finalità della norma.
Sul piano letterale, la Corte osserva che:
- "ristrutturazione" e "riparazione" evocano, rispettivamente, la rimessa a nuovo e il ripristino di un bene danneggiato;
- tali attività hanno carattere occasionale, sicché la mera manutenzione regolare e continuativa non vi rientra;
- l’espressione "abitazioni private" riguarda beni destinati ad essere abitati, distinguendoli da alloggi non privati o ad uso commerciale.
La Corte respinge l’idea che le strutture comuni degli edifici residenziali siano estranee alla nozione di abitazione privata: in un immobile con più appartamenti, tali strutture sono di regola essenziali o comunque molto importanti per l’uso dei singoli alloggi. Gli ascensori, essendo parte integrante degli edifici che ne dispongono, rientrano quindi in tali strutture comuni. Ne consegue che i servizi di riparazione e ristrutturazione degli ascensori di immobili ad uso abitativo rientrano nell’allegato IV, punto 2.
Quanto al contesto sistematico, la Corte ricorda che la norma deroga all’aliquota normale e va interpretata restrittivamente; tuttavia, l’interpretazione adottata resta coerente con tale esigenza perché limita il beneficio ai soli immobili ad uso abitativo e alle sole attività di riparazione/ristrutturazione, con esclusione della manutenzione. Inoltre, per gli immobili a uso misto è necessario un riparto pro rata, così da mantenere l’aliquota normale per la parte non abitativa.
Quanto alla finalità, la Corte evidenzia che il legislatore dell’Unione ha previsto una riduzione mirata per servizi ad alta intensità di lavoro, categoria nella quale rientrano anche gli interventi sugli ascensori.
Infine, la Corte precisa che uno Stato membro non può dimostrare un recepimento selettivo o restrittivo della disposizione di direttiva mediante mere prassi amministrative o circolari interne, prive della necessaria pubblicità e della forza cogente richiesta dal diritto dell’Unione.
Decisione
La Corte risponde che l’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di "ristrutturazione e riparazione di abitazioni private" i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo, ma non i servizi di mera manutenzione di tali ascensori.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore, la sentenza conferma che, nel regime allora applicabile, i lavori di riparazione e ristrutturazione sugli ascensori di condomìni o altri immobili residenziali potevano beneficiare dell’aliquota ridotta, mentre la manutenzione ordinaria restava soggetta all’aliquota normale. La decisione sottolinea anche che la qualificazione civilistica interna non può, da sola, restringere l’ambito di una categoria armonizzata di IVA se ciò non emerge chiaramente dalla norma nazionale di recepimento.
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