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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24273/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La lite nasce da una polizza contro i danni da eventi atmosferici stipulata tra una società assicurata e una compagnia assicuratrice. Dopo un episodio di piogge che avrebbero danneggiato mobili custoditi in un capannone, l'assicurata richiese l'indennizzo; le parti, tramite periti nominati uno per parte, formularono una stima amichevole del danno in euro 430.000. Non avendo ottenuto il pagamento, l'assicurata ottenne decreto ingiuntivo; l'assicuratrice si oppose deducendo decadenza per tardiva/inadeguata denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 1913 c.c., insussistenza della prova della causa del danno e non vincolatività della stima peritale. In appello e poi in rinvio la questione ha riguardato: tempestività e contenuto della denuncia, riparto dell'onere della prova in tema di copertura assicurativa e delimitazioni del rischio, e vincolatività della stima amichevole. Con il ricorso per cassazione l'assicuratrice ha denunciato: 1) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e degli artt. 1913 e 1915 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tempestiva/valida la denuncia e superflua la denuncia alla polizia; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per asserita inversione dell'onere probatorio e mancata prova che il danno rientrasse nella copertura; 3) violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di legittimità, poiché il giudice di rinvio aveva invece considerato vincolante la stima amichevole dei periti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo e accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame limitatamente ai profili investiti dal motivo accolto. In particolare, ha ribadito che l'interpretazione del contratto operata dal giudice di merito è censurabile solo se grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta; ha confermato il principio per cui, nei giudizi sull'indennizzo assicurativo, l'assicurato deve provare il verificarsi del sinistro rientrante nei rischi coperti, mentre l'assicuratore deve provare i fatti impeditivi costituiti dalle delimitazioni/esclusioni del rischio; ha tuttavia ritenuto violato il vincolo derivante dalla precedente decisione di legittimità sulla non vincolatività della stima amichevole del danno, che la Corte territoriale in rinvio non poteva contraddire trattandosi di punto coperto da giudicato interno.

Norme richiamate

  • art. 1913 c.c.

    l'obbligo di avviso del sinistro va valutato secondo il contratto e la sua violazione può rilevare come causa di decadenza solo se la denuncia non sia tempestiva o conforme alle pattuizioni applicabili

  • art. 1915 c.c.

    richiamato in relazione alle conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di avviso dell'assicurato

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la violazione delle regole ermeneutiche è deducibile in cassazione solo se l'interpretazione del contratto sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, non quando sia soltanto una tra più interpretazioni plausibili

  • art. 2697 c.c.

    nell'assicurazione contro i danni l'assicurato deve provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo; l'assicuratore deve provare i fatti impeditivi o le esclusioni del rischio

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la partecipazione di un magistrato al precedente giudizio di legittimità non comporta obbligo di astensione nel successivo ricorso contro la sentenza del giudice di rinvio

  • art. 17 lettera (a) delle condizioni generali di contratto

    prevedeva la procedura amichevole di stima del danno; nel giudizio di rinvio non poteva essere considerata vincolante in contrasto con quanto già affermato dalla precedente sentenza di cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dall'assicurato per ottenere l'indennizzo, incombe su di lui la prova del verificarsi del sinistro coperto dalla polizza e della riconducibilità del danno al rischio assicurato; le clausole che delimitano o escludono il rischio integrano fatti impeditivi, la cui prova grava sull'assicuratore.
  • La denuncia di sinistro e gli eventuali obblighi accessori dell'assicurato devono essere interpretati secondo il testo contrattuale, ma in cassazione non è consentito sostituire una propria lettura a quella del giudice di merito quando quest'ultima sia plausibile e non manifestamente illogica o contraria al dato letterale e sistematico.
  • L'obbligo di denuncia all'autorità di polizia non può essere esteso oltre il suo ambito funzionale: in mancanza di un fatto astrattamente configurabile come reato, una clausola di questo tipo può essere ragionevolmente interpretata come non applicabile.
  • Se una precedente sentenza di cassazione ha già definito un punto della controversia, il giudice di rinvio non può risolverlo in senso opposto; il vincolo del giudicato interno impedisce una nuova decisione contrastante sul medesimo punto.
  • Una stima amichevole del danno resa da tecnici nominati dalle parti non è automaticamente vincolante per l'assicuratore se, dalla disciplina contrattuale e dal precedente giudicato, risulti che tale documento non abbia efficacia vincolante piena.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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