Ordinanza ingiunzione o revoca n. 294 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato la violazione, da parte della ditta individuale Sicra Press, degli obblighi di riscontro alle istanze dell’interessato e alle richieste di informazioni dell’Autorità, oltre alla mancata adozione di misure organizzative adeguate per presidiare i canali di contatto e dimostrare la conformità al GDPR. Il procedimento nasce da un reclamo relativo alla reperibilità online di un articolo giornalistico associato al nominativo del reclamante. Pur prendendo atto della rimozione del contenuto, l’Autorità ha ravvisato negligenza nella gestione delle comunicazioni e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, con ordine di adottare misure tecniche e organizzative e di riferire entro 30 giorni sulle iniziative intraprese.
Sicra Press: sanzione e ingiunzione per mancato riscontro a istanze privacy e a richiesta di informazioni del Garante, con trattamento online ritenuto illecito
Sicra Press: illecito per mancato riscontro a istanze privacy e richieste del Garante
Il provvedimento riguarda la ditta individuale Sicra Press, titolare di un sito di informazione online, nei confronti della quale il Garante ha accertato violazioni connesse alla gestione delle istanze di esercizio dei diritti e alla mancata collaborazione con l’Autorità. Il procedimento nasce da un reclamo di un interessato che contestava la permanenza online, associata al proprio nominativo, di articoli relativi a vicende giudiziarie nelle quali affermava di non essere coinvolto.
Origine del reclamo e contenuto della richiesta
L’interessato, con reclamo del 28 dicembre 2023 integrato il 3 aprile 2024, ha lamentato la reperibilità in rete di un articolo pubblicato il 6 giugno 2020 sul sito "Sicra Press", chiedendo la deindicizzazione e la cancellazione dei propri dati personali. Ha sostenuto che le notizie fossero inattuali, inadeguate e non più pertinenti, idonee a ingenerare una percezione distorta del suo coinvolgimento nelle vicende narrate. Ha inoltre dedotto di aver già inviato, nelle date del 17 aprile 2023 e 24 luglio 2023, richieste di cancellazione e deindicizzazione agli indirizzi di contatto presenti sul sito, senza ricevere risposta.
Istruttoria e richieste di informazioni
L’Ufficio del Garante ha inviato una prima richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, con nota del 19 aprile 2024, all’indirizzo indicato nel sito web del titolare. La comunicazione è stata restituita per compiuta giacenza. Successivamente, con l’ausilio del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, è stato individuato il domicilio della titolare e una nuova richiesta di informazioni è stata inviata il 21 gennaio 2025. Nel riscontro del 17 febbraio 2025, il titolare ha affermato che l’articolo non era più presente da tempo per effetto di un "virus" che aveva cancellato parte della memoria del sito. Ha anche sostenuto di aver risposto alla prima richiesta dell’Autorità, ma senza produrre evidenza documentale della risposta inviata o dei presunti problemi di ricezione.
Violazioni contestate e valutazioni giuridiche
Con atto di avvio del procedimento del 2 aprile 2025, sono state contestate:
- la violazione dell’art. 157 del Codice per mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante;
- la violazione dell’art. 12, parr. 2 e 3, GDPR per mancato riscontro alle istanze dell’interessato nel termine di 30 giorni;
- la violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR per mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e per l’assenza di prova della conformità del trattamento.
Il Garante ha ritenuto che la giustificazione addotta dal titolare non fosse supportata da evidenze documentali e che la mancata gestione delle comunicazioni dipendesse da una condotta negligente. In particolare, ha osservato che l’interessato aveva utilizzato gli indirizzi e-mail presenti sul sito e che il titolare non aveva riscontrato le istanze nei tempi di legge. La mera cancellazione del contenuto non esaurisce, infatti, gli obblighi informativi e di risposta previsti dal GDPR.
Esito sul contenuto online e misure correttive
L’Autorità ha preso atto della rimozione dell’articolo, asseritamente collegata al malfunzionamento informatico segnalato dal titolare, e non ha disposto ulteriori interventi sul contenuto. Ha però ritenuto necessario ingiungere al titolare di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e per soddisfare senza ingiustificato ritardo le relative istanze, anche attraverso il corretto presidio dei canali di comunicazione con gli interessati e con l’Autorità.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Ai fini sanzionatori, il Garante ha applicato l’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e l’art. 83, par. 5, GDPR, irrogando una sanzione di euro 2.000,00. Nella quantificazione ha valorizzato, come aggravanti:
- la gravità della violazione, per la reiterazione delle omissioni nei confronti dell’interessato e dell’Autorità;
- il carattere negligente della condotta;
- l’inosservanza dei doveri di informazione, collaborazione e riscontro.
Ha considerato, invece, come attenuanti:
- la natura isolata della vicenda, originata da un solo reclamo;
- le finalità giornalistiche e di cronaca perseguite dal titolare;
- l’assenza di precedenti procedimenti;
- la limitata capacità economica della ditta individuale.
Ulteriori disposizioni
Il provvedimento dispone inoltre:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, Codice e dell’art. 16 del Regolamento n. 1/2019;
- l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità;
- l’obbligo per il titolare di comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative intraprese per dare attuazione alla misura ingiunta, con avvertimento che l’eventuale inadempimento può comportare ulteriori conseguenze sanzionatorie.
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 GDPR, dagli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un interessato che lamentava la reperibilità in rete, associata al proprio nominativo, di articoli relativi a vicende giudiziarie da cui sosteneva di essere estraneo. Il reclamante chiedeva la deindicizzazione e la cancellazione dei dati personali contenuti in un articolo pubblicato su un sito di informazione online riconducibile alla ditta individuale Sicra Press.
Mancato riscontro alle istanze dell’interessato
L’interessato aveva già inviato due richieste di cancellazione e deindicizzazione nei mesi precedenti, utilizzando gli indirizzi di contatto presenti nel sito. Il Garante ha rilevato che tali istanze non sono state riscontrate entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR. La circostanza che alcuni indirizzi e-mail non fossero normalmente presidiati non è stata ritenuta idonea a escludere la responsabilità del titolare.
Mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante
L’Ufficio aveva formulato una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, inviata per raccomandata A/R all’indirizzo presente sul sito. La raccomandata è tornata per compiuta giacenza. Il Garante ha ritenuto perfezionata la comunicazione secondo la disciplina postale e la giurisprudenza richiamata, confermando la violazione dell’art. 157 del Codice per mancato riscontro.
Valutazioni del Garante sulla condotta del titolare
L’Autorità ha qualificato la condotta come negligente, sia per la gestione delle istanze degli interessati sia per la mancata collaborazione con l’Autorità. Ha ravvisato la violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR, in quanto il titolare non ha dimostrato di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate né di aver correttamente presidiato i canali di comunicazione. La mera rimozione dell’articolo, peraltro ricondotta dal titolare a un evento informatico, non è stata considerata sufficiente a sanare gli obblighi di risposta.
Misure e sanzioni
Il Garante ha preso atto della rimozione dell’articolo e non ha disposto ulteriori interventi sul contenuto. Ha invece ingiunto al titolare di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per facilitare l’esercizio dei diritti ex artt. 15 e 17 GDPR e di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese. In considerazione delle violazioni accertate, ha ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.
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