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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35541/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tributi erariali per gli anni 2011-2012, notificata a mezzo PEC. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e annullato la cartella ritenendo la notifica giuridicamente inesistente per tre ragioni: mancata attestazione di conformità all'originale dell'atto inviato; mancata certezza sull'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario; invio del documento in formato .pdf anziché .p7m, ritenuto idoneo solo quest'ultimo a consentire la firma digitale. Le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 4, 6 e 45 del d.lgs. n. 68 del 2005, sostenendo che la notifica PEC era rituale e che, comunque, eventuali vizi sarebbero stati sanati dal raggiungimento dello scopo, essendo il contribuente comparso tempestivamente e non avendo disconosciuto la conformità della copia informatica della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la stessa risultava parte del giudizio di merito secondo quanto emergente dalla sentenza impugnata e dagli atti. Ha rigettato anche l'eccezione di inammissibilità per aspecificità del motivo. Nel merito, ha ritenuto erronea la qualificazione della notifica come giuridicamente inesistente: la PEC, se eseguita secondo la disciplina legale, garantisce la certezza della trasmissione e della ricezione; la copia informatica della cartella in origine cartacea non richiede necessariamente attestazione di conformità se la conformità non è disconosciuta; non è necessaria la firma digitale sulla copia informatica della cartella; il formato .pdf non esclude di per sé la validità della notifica, potendo operare, al più, una nullità sanata per raggiungimento dello scopo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro la cartella. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente, mentre quelle dei precedenti gradi sono state compensate per la recente evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per censurare l'erronea applicazione delle norme sulla notifica della cartella via PEC.

  • art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento; il suo richiamo, anche tramite rinvio ad altre norme, consente l'applicazione delle regole sulle notifiche telematiche e, in caso di irritualità, la possibile sanatoria del vizio.

  • art. 4 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge; la validità della trasmissione e ricezione è attestata dalle ricevute.

  • art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    La ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna costituiscono prova della spedizione e della consegna del messaggio PEC.

  • art. 9 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    Le ricevute e la busta di trasporto sono sottoscritte con firma elettronica avanzata, a garanzia di provenienza, integrità e autenticità del messaggio.

  • art. 45 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    I documenti trasmessi telematicamente alla PA soddisfano il requisito della forma scritta e, se inviati al gestore, si intendono spediti e consegnati secondo la disciplina del CAD.

  • art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La trasmissione telematica del documento informatico equivale, salvo diversa previsione di legge, alla notificazione a mezzo posta.

  • art. 22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio della notificazione, ove non sia configurabile l'inesistenza, può essere sanato per raggiungimento dello scopo, specie quando il destinatario abbia tempestivamente proposto ricorso.

  • art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella di pagamento è predisposta secondo un modello approvato che non richiede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo l'intestazione e l'indicazione della causale tramite codice.

  • art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il rinvio operato dalla disciplina della cartella alle norme sulla notificazione dell'avviso di accertamento comporta l'applicazione delle regole sulle notificazioni del processo civile.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte ha escluso il difetto di legittimazione ad impugnare dell'Agenzia delle Entrate, valorizzando la sua qualità di parte risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti.

Massime di principio

  • In tema di notificazione telematica, l'inesistenza della notifica è configurabile solo in casi estremi di totale mancanza degli elementi costitutivi essenziali dell'atto notificatorio; ogni altra difformità dal modello legale integra, di regola, una nullità.
  • La notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è valida se effettuata nel rispetto della disciplina legale sulle ricevute e sulla certificazione della trasmissione; la certezza della ricezione deriva dal sistema normativo della PEC, non da una autonoma attestazione della parte notificante.
  • La copia informatica di una cartella di pagamento originariamente analogica non necessita di attestazione di conformità né di firma digitale, salvo che la conformità sia espressamente disconosciuta o una norma diversa lo imponga.
  • L'invio del documento in formato .pdf, anziché .p7m, non comporta di per sé l'inesistenza o invalidità insanabile della notifica, essendo ammissibile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia ricevuto l'atto e abbia potuto difendersi tempestivamente.
  • Nel processo tributario, la legittimazione all'impugnazione si desume dalla qualità di parte risultante dalla decisione impugnata e dagli atti del giudizio, a prescindere da eventuali profili di correttezza della ricostruzione operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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