Sentenza n. 1005/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 233/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 8 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 233/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 aprile 2024. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per € 500,00 annui e complessivi € 1.500,00. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva dimostrato l’integrale adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell’avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notifica della sentenza ottemperanda fino al saldo. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà adempiere entro i successivi 120 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro è stato ritenuto comprovato dall’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il periodo minimo da rispettare prima di procedere giudizialmente all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione pubblica.
art. 474 c.p.c.
La sentenza munita dell’attestazione di conformità è stata considerata titolo esecutivo notificabile ai fini dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La norma costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nella sentenza ottemperanda per gli anni scolastici indicati.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un titolo giudiziale inequivoco e dell’inerzia dell’amministrazione, spetta al giudice dell’ottemperanza ordinare l’adempimento entro un termine determinato, includendo le somme accessorie maturate fino al saldo.
- L’amministrazione che deduce l’avvenuta esecuzione del giudicato deve fornire la prova dell’adempimento integrale; in mancanza, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, per assicurare l’effettività del giudicato.
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