Sentenza n. 1426/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5039/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e non eseguita. Il titolo giudiziale riconosceva, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, il diritto alla somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Sono stati chiesti l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, ritenendo comprovata la definitività e l'efficacia del titolo giudiziale e non adeguatamente contestato l'inadempimento, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri collegati al provvedimento e gli interessi successivi alla proposizione del ricorso, da determinare secondo il titolo e la legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.
Consentono la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma non viene eseguita, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine, purché il titolo sia definitivo, notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'ammontare dovuto deve essere ricavato dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi.
- In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e attribuendogli il compito di determinare il dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso, anche se l'attività processuale richiesta è minima e standardizzata.
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