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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10661/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società aveva stipulato con un consorzio di bonifica un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione e ammodernamento di reti irrigue, qualificato come appalto "chiavi in mano" a forfait. Dopo l'avvio dei lavori, la società lamentava il mancato pagamento dell’anticipazione e degli stati di avanzamento, oltre alla predisposizione di una variante progettuale che, a suo dire, trasformava illegittimamente il rapporto in un appalto a misura e rideterminava il corrispettivo anche per opere già eseguite. Diffidava quindi la stazione appaltante ex art. 1454 c.c. e chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento, con risarcimento danni. Il consorzio, costituitosi, chiedeva il rigetto e proponeva in via riconvenzionale l’annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile sulla entità delle obbligazioni assunte; in subordine, la risoluzione per inadempimento dell’appaltatrice e il risarcimento. Il Tribunale respingeva la domanda di annullamento ma poi rigettava le domande dell’attrice e accoglieva la riconvenzionale subordinata del consorzio. In appello, la Corte territoriale rigettava il gravame principale della società e accoglieva l’appello incidentale del consorzio, annullando il contratto per errore essenziale e riconoscibile, ritenendo che le opere fossero in larga parte ineseguibili per uno scostamento tra stato dei luoghi e progetto. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 326 della legge sui lavori pubblici e dell’art. 1432 c.c., sostenendo che la corte avrebbe dovuto valutare la legittimità del rifiuto alla rettifica del contratto proposta dalla stazione appaltante; 2) violazione dell’art. 25 l. 109/1994 e degli artt. 1428 ss. c.c., deducendo che avrebbe dovuto applicarsi la disciplina speciale sulla risoluzione per errori o omissioni di progettazione, non l’annullamento per errore; 3) omessa pronuncia sulla domanda restitutoria e violazione dell’art. 2033 c.c., lamentando il mancato riconoscimento del valore delle opere eseguite; 4) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell’art. 58 l. 69/2009, contestando la ritenuta mancanza di arricchimento del consorzio e la proprietà delle opere in capo alla Regione Puglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure: il primo motivo perché la questione della rettifica ex art. 1432 c.c. non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorso non ne dimostrava la rituale deduzione nei gradi di merito; inoltre, le ulteriori argomentazioni erano estranee alla ratio decidendi, essendo stata posta a base della decisione l’annullabilità originaria del contratto per errore riconoscibile. Il secondo motivo è stato respinto perché la disciplina speciale invocata non escludeva l’annullabilità del contratto quando l’errore della committente, essenziale e riconoscibile, investisse la formazione dell’atto negoziale, la cui invalidità assorbe il successivo profilo del rapporto. Il terzo motivo è stato respinto per difetto di specificità e autosufficienza: la ricorrente non ha dimostrato in modo puntuale di aver proposto in rito una domanda restitutoria ex art. 2033 c.c.; inoltre, per le prestazioni di facere non era comunque proponibile l’indebito oggettivo, ma solo, se ne ricorressero i presupposti, l’azione generale di arricchimento senza causa. Il quarto motivo è stato respinto perché la società non ha dimostrato con precisione il fatto dell’arricchimento del consorzio, né ha superato il rilievo che la proprietà delle opere fosse della Regione Puglia, non contestato in modo utile nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come base della diffida inviata alla stazione appaltante prima della domanda di risoluzione.

  • art. 1432 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che avrebbe dovuto valutarsi la legittimità del rifiuto di aderire alla rettifica del contratto; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla sentenza impugnata e non ritualmente introdotta.

  • art. 326 della legge n. 2248/1865, all. F

    richiamato insieme all’art. 1432 c.c. nel primo motivo di ricorso.

  • art. 25 della legge 11.2.1994, n. 109

    invocato come disciplina speciale della risoluzione per errori o omissioni di progettazione; la Corte ha affermato che non esclude l’annullabilità del contratto per errore essenziale e riconoscibile.

  • art. 1428 c.c. e ss.

    richiamati per sostenere l’annullamento per errore; la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della disciplina dell’invalidità dell’atto negoziale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda restitutoria.

  • art. 2033 c.c.

    invocato per chiedere la restituzione del valore delle opere eseguite; la Corte ha negato la proponibilità dell’indebito oggettivo per una prestazione di facere, richiamando invece l’eventuale azione di arricchimento senza causa.

  • art. 12 delle preleggi

    richiamato nel terzo motivo insieme all’art. 2033 c.c., senza specifica autonoma rilevanza decisoria nella motivazione finale.

  • artt. 115 e 167 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle allegazioni e la mancata contestazione; la Corte ha ribadito l’onere di specificità e autosufficienza e, quanto al regime anteriore alla riforma del 2009, ha escluso che la sola mancata contestazione basti a rendere pacifico il fatto.

  • art. 58, comma 1, l. 18.6.2009, n. 69

    richiamato nel quarto motivo, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    utilizzato per affermare il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, sia per questioni non trattate in sentenza sia per la mancata riproduzione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato in connessione al presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; se il ricorrente deduce una questione non affrontata nella sentenza impugnata, deve dimostrare in modo specifico e autosufficiente di averla ritualmente sollevata prima.
  • L’annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile sull’oggetto o sulla prestazione dedotta in contratto assorbe le doglianze relative alla successiva patologia del rapporto: la caducazione dell’atto genetico precede la valutazione di eventuali inadempimenti o rimedi di rapporto.
  • La disciplina speciale sulla risoluzione per errori o omissioni progettuali non esclude, di per sé, l’applicazione delle norme generali sull’annullabilità per errore quando l’errore investa la formazione del consenso ed sia essenziale e riconoscibile.
  • Per le prestazioni di facere non è esperibile l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., poiché la prestazione non è materialmente restituibile; in tali casi, se ne ricorrono i presupposti, può venire in rilievo solo l’azione generale di arricchimento senza causa.
  • Chi invoca l’arricchimento senza causa deve provare in modo puntuale il vantaggio effettivamente conseguito dal convenuto e il nesso tra tale vantaggio e la prestazione eseguita; non basta una mera allegazione generica o il riferimento al fatto che l’opera sia stata realizzata.
  • Nel regime processuale applicabile prima della riforma dell’art. 115 c.p.c., la mancata contestazione non equivale automaticamente ad ammissione del fatto, occorrendo una esplicita ammissione o un comportamento difensivo incompatibile con il suo disconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàAnnullabilitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

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