Sentenza del 01/08/2022 n. 23888 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Notifica di avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno (---) emesso nei confronti della società (---) ma notificato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese (05/01/2010) esclusivamente a M.E. nella qualità di ex liquidatore. L'Agenzia deduceva la legittimità della notificazione ai sensi dell'art. 2495 c.c. e del D.P.R. (art. 65, comma 4) sostenendo che, per effetto dell'estinzione, l'atto poteva essere notificato al socio unico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato la sentenza della CTR. Ha ritenuto inammissibile il motivo di cassazione, rilevando che l'avviso era stato notificato solo all'ex liquidatore e non anche nella qualità di socio; dopo la cancellazione la società è estinta e l'atto impositivo intestato alla società estinta deve essere notificato ai soci (anche collettivamente presso l'ultimo domicilio della società). La notificazione all'ex liquidatore è risultata inesatta per difetto di legittimazione passiva; la responsabilità del liquidatore per debiti sociali è di natura civilistica e non equivale a successione tributaria automatica. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (Euro 5.600, oltre accessori) e chiarimento sui limiti dell'applicazione delle norme sul contributo unificato alle pubbliche amministrazioni.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Riferita dall'Agenzia per sostenere la possibilità di imputare obbligazioni della società ai soci dopo l'estinzione; la Corte però richiama che l'obbligazione tributaria, a seguito di estinzione, comporta la necessità di notificare l'atto ai soci e non al solo ex liquidatore
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, comma 4
Norma richiamata analogicamente (e richiamo alla corrispondente disposizione del D.P.R. n.600/1973 art.65, comma 4) per la regola di notifica collettiva/impersonale ai successori in caso di morte del debitore; la Corte la utilizza per affermare che, dopo l'estinzione, l'atto deve essere notificato ai soci
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4
Richiamata per analogia: disciplina la notifica agli eredi/successori in caso di morte del debitore; la Corte la usa come criterio interpretativo per le notifiche successive all'estinzione societaria
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento processuale del motivo di cassazione (violazione di legge); la Corte ne dichiara l'inammissibilità perché il fatto accertato in appello (notifica al solo ex liquidatore) non è contestato e rende infondata la doglianza
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma richiamata in relazione all'onere del contributo unificato sulle impugnazioni; la Corte specifica che l'obbligo aggiuntivo non può essere applicato alle amministrazioni pubbliche esentate e richiama la giurisprudenza sul meccanismo della prenotazione a debito
Massime di principio
- Se una società è stata cancellata dal registro delle imprese (estinta), gli atti impositivi relativi a debiti della società devono essere notificati ai soci, non solamente all'ex liquidatore; la notifica al solo liquidatore è viziata per difetto di legittimazione passiva.
- L'estinzione societaria comporta una sorta di successione delle obbligazioni: l'obbligazione tributaria non si estingue ma va imputata ai soci nei limiti dovuti (quanto ricevuto in liquidazione o illimitatamente se già responsabili), pertanto è necessario individuare correttamente i destinatari della notifica.
- La responsabilità del liquidatore per le obbligazioni sociali è di natura civilistica e deve essere accertata separatamente; il liquidatore non succede automaticamente alla società sotto il profilo tributario e non è legittimato passivamente in luogo dei soci per gli atti tributari dopo l'estinzione.
- Prima di procedere a impugnazioni o azioni esecutive verificare sempre lo stato giuridico-registrale della società alla data di notifica: una notificazione effettuata dopo la cancellazione richiede destinatari diversi e può essere annullabile.
- La notifica ai soci dopo estinzione può essere eseguita collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, secondo il criterio applicato per i successori del debitore; gli uffici devono indicare chiaramente nella relata le qualità in cui è avvenuta la notificazione (socio vs liquidatore).
- Se l'Erario ritiene di agire nei confronti del liquidatore per responsabilità personale, deve instaurare un accertamento/azione specifica di natura civilistica destinata ad accertare la responsabilità del liquidatore, non limitarsi a notificare l'atto tributario come se il liquidatore fosse il diretto successore tributario.
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